ETS ed Enti non commerciali

24 Giugno 2024

Cancellazione dal RUNTS di ente iscritto e devoluzione del patrimonio

La devoluzione del patrimonio di un ETS è disciplinata dall’art. 50, c. 2 del CTS. Ci si chiede se questa normativa sia applicabile anche nel caso in cui il patrimonio da devolvere si sia formato in regime Onlus.

Ai sensi dell’art. 50, c. 1 del CTS “la cancellazione di un ente dal Registro Unico Nazionale avviene a seguito di istanza motivata da parte dell’ente del Terzo settore iscritto”. Il c. 2 stabilisce che “l’ente cancellato dal Registro Unico Nazionale per mancanza dei requisiti che vuole continuare a operare ai sensi del Codice Civile deve preventivamente devolvere il patrimonio ai sensi dell’art. 9 limitatamente all’incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l’ente è stato iscritto nel Registro Unico Nazionale”.

Dunque, la norma letteralmente presa, limita la devoluzione del patrimonio alla parte incrementale, risultante al momento della perdita di qualifica, derivante dalla differenza tra la consistenza del patrimonio dal momento in cui l’ente è stato iscritto al RUNTS fino a quando viene presentata l’istanza di cancellazione. La norma in sé appare chiara.

Un caso particolare, tuttavia, si presenta allorché l’ente istante abbia rivestito la qualifica di Onlus prima dell’iscrizione al RUNTS. Più precisamente, la domanda che ci si pone è: nel caso della Onlus, trasmigrata al RUNTS, deve essere devoluto, al momento della cancellazione, anche il patrimonio accumulato nel periodo in cui l’ente aveva la qualifica di Onlus? E in caso affermativo, tutto il patrimonio della Onlus, o solo la parte incrementale, quella cioè accumulata dopo l’iscrizione all’Anagrafe delle Onlus?

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Come si vede, il tema non è di poco conto, e si fonda sul fatto che si scorge una sostanziale continuità, dal punto di vista patrimoniale, con il patrimonio dell’ente confluito nel RUNTS. Va ricordato che, ai sensi dell’art. 10, c. 1 D.Lgs. 460/1997: “vi è l’obbligo di destinare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle finalità istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse (lett. e); nonché l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità (lett. f)”.

In via preliminare, ci sembra dover precisare che, in ogni caso, sarebbe da devolvere, per quanto attiene alla onlus, solo la parte incrementale (si veda sul punto la circolare n. 59/E/2007 dell’Agenzia delle Entrate). Il contenuto della circolare ci sembra sia stato tradotto nella norma in esame per gli ETS. Da un’interpretazione letterale dell’art. 50, c. 1 del CTS, si può forse sostenere, sulla base anche del principio che una norma non può essere retroattiva, se non è espressamente previsto, che il patrimonio pregresso, non trattandosi, in questo caso, di una trasformazione, non dovrebbe entrare in gioco, dopo che l’ente ha assunto una nuova qualifica, e la fattispecie viene espressamente disciplinata dal CTS.

Si deve anche tenere presente che, ai sensi dell’art. 101, c. 8 del CTS, la perdita della qualifica di Onlus, a seguito della iscrizione al RUNTS, non integra lo scioglimento dell’ente, ma nulla dice in ordine al passaggio da Onlus a ETS relativamente alla destinazione del patrimonio della Onlus.

Inoltre, il c. 3 dello stesso articolo prevede, sia pure nelle more dell’istituzione del RUNTS, la continuità dei 2 registri.

In base alle considerazioni svolte, non rimane che pensare a un vuoto normativo che ci auguriamo venga colmato al più presto.

È da chiarire, pertanto, se con l’art. 50, c. 1 del CTS il legislatore abbia voluto, in qualche modo, facilitare l’uscita motivata dal RUNTS di quegli enti che, con l’andare del tempo, si sono accorti di avere fatto una scelta che successivamente deve essere rivista (come è il nostro caso) o se, invece, debba comunque prevalere il principio di continuità di cui abbiamo parlato sopra.

In conclusione, sembra urgente una presa di posizione ufficiale sul punto che chiarisca a livello interpretativo il contenuto della norma.

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