Coop

25 Agosto 2020

Cancellazione d'ufficio delle coop da Registro Imprese e Albo MISE

Le novità apportate dal Capo I del D.L. 16.07.2020, n. 76 per la semplificazione in materia di attività d'impresa.

Novità e automatismi nelle procedure di cancellazione delle società inattive o inadempienti dal Registro delle Imprese e, per le società cooperative, anche dall’Albo nazionale degli enti cooperativi tenuto al Mise. È quanto prevede l’art. 40 D.L. 16.07.2020, n. 76Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” con lo scopo di eliminare dal Registro le società inattive o anche solo inadempienti nel deposito del bilancio. Le novità riguardano tutti i tipi societari, di persone, di capitale e cooperative nonché, per le competenti sezioni speciali del Registro, le PMI e start-up innovative e gli incubatori certificati. Le modalità e tempistiche sono le medesime per tutte le società, fatta eccezione per le cooperative le cui procedure coinvolgono anche l’Albo degli enti cooperativi tenuto presso il MISE.

Per le società cooperative, infatti, è previsto che il Registro delle Imprese, alla chiusura di ogni semestre solare, trasmetta al MISE l’elenco delle cooperative che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre 5 anni, affinchè l’autorità di vigilanza (MISE), verificata l’assenza nei pubblici registri di valori patrimoniali immobiliari, proceda anche ai fini dell’Albo nazionale degli enti cooperativi. Per le società di persone si prevede che il provvedimento conclusivo delle procedure di cancellazione d’ufficio di cui al D.P.R. 247/2004 e all’art. 2490 C.C. (bilanci in fase di liquidazione) venga disposto dal Conservatore del Registro previa verifica che nel patrimonio della società da cancellare non siano presenti beni immobili e, ove presenti, con sospensione del procedimento e rimessione degli atti al Presidente del Tribunale competente.

Per le società di capitali (e le cooperative) è prevista come causa di scioglimento senza liquidazione l’omesso deposito del bilancio d’esercizio per 5 anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, quando l’inattività e il mancato deposito siano verificati in presenza di almeno una delle seguenti circostanze: a) il permanere dell’indicazione in lire del capitale; b) l’omessa presentazione della dichiarazione di integrazione delle risultanze del Registro delle Imprese con quelle del libro soci per le Srl.

Quindi, se non concorre nessune delle predette circostanze, la causa di scioglimento non è verificata e la società può continuare a non depositare i bilanci? In presenza delle condizioni richieste per la cancellazione, il Conservatore accerta la causa di scioglimento senza liquidazione che comunica agli amministratori, i quali hanno 60 giorni per presentare formale e motivata istanza di prosecuzione dell’attività e per provvedere al deposito degli atti in precedenza omessi, ottenendo la revoca del provvedimento del Conservatore.

In assenza di tale istanza, il Conservatore, verificata l’eventuale cancellazione della partita Iva e l’assenza di beni iscritti nei pubblici registri, provvede alla cancellazione della società. Avverso tale provvedimento, entro 15 giorni, l’interessato può proporre ricorso al giudice del Registro. Ovviamente, dell’avvenuta cancellazione vengono informate Agenzia delle Entrate, Inps, Inail e gli altri enti collegati con le correlate conseguenze.

Per le start-up e PMI innovative, le medesime carenze e inadempimenti sono causa di cancellazione dalle relative sezioni speciali del Registro. Si segnala un’incongruenza tra la causa di scioglimento per mancato deposito del bilancio per 5 anni prevista al c. 2 per le società di capitali, applicabile anche alle cooperative, e la comunicazione al MISE di cui al c. 11 da parte di Unioncamere del mancato deposito del bilancio da oltre 5 anni e, quindi, da intendere in almeno 6 anni; o, come parrebbe logico-sistematico, da intendere comunque in 5 anni?

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