Imposte dirette
02 Dicembre 2023
La norma mira a promuovere lo svolgimento di attività economiche in Italia e il rientro delle multinazionali che hanno delocalizzato il ciclo produttivo all’estero.
L’art. 6 del decreto legislativo, recante l’attuazione della legge delega fiscale per la riforma della fiscalità internazionale (trasmesso alla Camera per discussione il 7.12.2023), prevede una norma agevolativa (soggetta all’autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’art. 108, par. 3 del Trattato sul funzionamento della UE) a favore di imprese e professionisti operativi in Paesi extra-UE (o non aderenti al SEE) che provvedono a trasferire la loro attività in Italia (viceversa, l’agevolazione non è applicabile alle attività trasferite in Italia e in precedenza svolte in un Paese dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo).
La norma è finalizzata a promuovere lo svolgimento di attività economiche in Italia e il rientro in Italia delle multinazionali che hanno delocalizzato il relativo ciclo produttivo all’estero. Per effetto dell’art. 6 in commento il trasferimento in Italia di attività d’impresa e arti e professioni esercitate in forma associata in Paesi extra-UE verrà agevolato attraverso la detassazione al 50% dei relativi redditi (d’impresa e di lavoro autonomo) ai fini Ires/Irpef e Irap nel periodo d’imposta in corso al momento in cui avviene il trasferimento e nei 5 periodi d’imposta successivi (ovvero per complessivi 6 periodi d’imposta).
È possibile osservare che:
Ai fini della determinazione dei redditi che possono fruire della detassazione del 50%, il contribuente è tenuto a mantenere separate evidenze contabili idonee a consentire il riscontro della corretta determinazione del reddito e del valore della produzione netta agevolabile. Questa previsione permette di evitare possibili arbitraggi fiscali e la ricollocazione dei redditi in Italia durante l’arco temporale di durata del rientro in Italia al fine di beneficiare di “indebiti” vantaggi fiscali.
La detassazione viene meno se nei 5 periodi d’imposta (ovvero 10 per le grandi imprese da individuare in base ai parametri previsti dalla raccomandazione 2003/361/CE, ovvero in caso di soddisfacimento dei seguenti parametri: 250 dipendenti; 50 milioni di euro di fatturato; 43 milioni di totale di bilancio) successivi alla scadenza del regime di agevolazione (6 periodi d’imposta) il beneficiario dello stesso dovesse trasferire, anche parzialmente, fuori da territorio dello Stato (ovvero in un Paese UE, extra-UE ovvero aderenti allo SEE) le attività in precedenza trasferite in Italia. In questo caso, l’Amministrazione Finanziaria potrà recuperare le imposte non pagate durante il periodo agevolativo, oltre ai relativi interessi.
In buona sostanza, per non perdere il beneficio fiscale occorre che le attività economiche “restino” in Italia per 11 anni (ovvero 16 nel caso di grandi imprese). Questa previsione è finalizzata a evitare rientri temporanei in Italia di imprese estere al solo scopo di beneficiare della detassazione.
Considerato che la norma decorrerà (come stabilito dall’art. 7 del decreto) dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di approvazione dello stesso (ovvero, verosimilmente, dal periodo d’imposta 2023), i soggetti che trasferiranno le relative attività economiche in Italia nel corso del 2024 potranno beneficiare dell’agevolazione fino al periodo d’imposta 2029.
Con riferimento alla disciplina sopra delineata, dovrà essere chiarita l’applicabilità dell’agevolazione in relazione al solo trasferimento in Italia di attività esistenti svolte all’estero ovvero anche in caso di costituzione di una nuova attività economica in Italia da parte di una società o gruppo che opera all’estero. Considerato che l’art. 6 fa riferimento al solo concetto di “trasferimento”, in base a un’interpretazione meramente letterale della norma dovrebbero beneficiare dell’agevolazione soltanto le attività preesistenti trasferite in Italia, mentre dovrebbero restare fuori le ipotesi di costituzioni di Newco in Italia da parte di società operative all’estero che continuano a operare fuori dall’Italia.
Ulteriormente occorrerà chiarire l’operatività del meccanismo di recapture (analizzato al precedente paragrafo 4) in caso di trasferimento parziale delle attività economiche all’estero (ad esempio in caso di trasferimento della residenza fiscale all’estero da parte di una società che continua a operare in Italia attraverso una stabile organizzazione ovvero in caso di trasferimento di un ramo d’azienda all’estero con conservazione in Italia della restante parte dell’attività economica).