Coop
06 Dicembre 2024
In una recente nota, il MIMIT ha chiarito le caratteristiche dei lavoratori delle cooperative sociali di inserimento lavorativo, ai fini dell’inclusione nella categoria dei soggetti svantaggiati, oltre che le modalità di calcolo della relativa percentuale minima prevista dalla L. 381/1991.
Secondo l’art. 1 L. 381/1991, le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (lett. a) e lo svolgimento di attività diverse, di carattere agricolo, industriale, commerciale o di servizio, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (lett. b). Delle condizioni di svantaggio dei soggetti inseriti si occupa l’art. 4, L. 381/1991, secondo cui “si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno ai sensi dell’art. 21 L. 26.07.1975, n. 354, e successive modificazioni”.
La questione è stata recentemente illustrata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che, nella nota 27.06.2024, n. 39958, ha chiarito i seguenti aspetti riferiti ai profili soggettivi:
– la condizione di invalido fisico, psichico o sensoriale deve risultare da documentazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione competente, previo accertamento delle commissioni mediche preposte al riconoscimento di invalidità; poiché la legge non specifica nulla circa il grado di invalidità richiesto, deve essere assunta come percentuale quella stabilita per il collocamento obbligatorio, ossia un grado di invalidità superiore al 45%;
– per le altre categorie di lavoratori svantaggiati, farà fede la documentazione del Servizio Sanitario Nazionale da cui risulta la condizione di persona svantaggiata e la categoria di appartenenza;
– per le persone in trattamento riabilitativo, caratterizzate da menomazioni temporanee, la documentazione dovrà constatare il perdurare della condizione di soggetto svantaggiato, che dovrebbe venir meno con la fine del trattamento.
Inoltre, l’art. 4 cit. preveda che “le persone svantaggiate […] devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa”. A riguardo il Ministero ha evidenziato, confermando precedenti impostazioni, che ai fini della determinazione della percentuale del 30% i soggetti svantaggiati debbano essere esclusi dalla base di calcolo.
Esempio: se la cooperativa impiega un numero complessivo di lavoratori pari a 40, di cui 14 sono in condizioni di svantaggio, la percentuale sarà determinata ponendo al numeratore il numero di soggetti svantaggiati (14) e al denominatore la differenza tra il numero complessivo dei lavoratori e i medesimi soggetti svantaggiati (26), per una percentuale così determinabile nel 53,84%.
Il Ministero ricorda infine che la percentuale minima del 30% è da intendere in termini di media riferita a un determinato arco temporale. Pertanto, per ristabilire la percentuale minima di lavoratori svantaggiati, considerando i singoli lavoratori e non le ore lavorate, occorre fare riferimento all’arco temporale previsto dalla legislazione regionale o, in difetto, a un lasso di tempo pari a 12 mesi.