Associazioni sportive dilettantistiche e Sport
06 Settembre 2024
Nuovi adempimenti a carico degli enti sportivi e limitazioni sulle spese rimborsabili come Welfare non favoriscono chi fa praticare sport e chi lo pratica.
Quest’anno il 31.08.2024 non coincide solo con la fine del mese feriale per eccellenza, ma è anche la scadenza stabilita dall’art. 16 D.Lgs. 39/2021 sulla tutela dei minori negli enti sportivi. La riforma dello sport ha introdotto per la prima volta un nuovo obbligo a carico di ASD e SSD iscritte al RASD (Registro Attività Sportive Dilettantistiche) e di società professionistiche, che dovranno attuare la delibera Coni 255/2023 sulla tutela dei minori per il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in ambito sportivo.
Gli organismi sportivi e gli enti di promozione hanno emanato le proprie linee guida che gli affiliati devono recepire entro 12 mesi dalla loro comunicazione e nella maggioranza dei casi, tale scadenza coincide proprio con il 31.08.2024. I dirigenti sportivi che hanno trascorso le giornate di agosto a studiare le novità e ad acquisire la modulistica da compilare, si sono trovati di fronte a adempimenti degni di un modello organizzativo ex D.Lgs. 231 sulla responsabilità dei reati negli enti ben più strutturati.
L’ASD o SSD dovrà poi dare notizia dell’avvenuta adozione delle linee guida sul proprio sito internet e presso la sede, nonché a comunicarla al Safeguardian Officer dell’organismo, ulteriore nuova figura obbligatoria e la cui nomina da parte dell’ente sportivo è stata prorogata al 31.12.2024 (dall’originario 31.08). Ora, è del tutto insindacabile che si voglia intervenire dove si ritiene manchino tutele adeguate, ma non è compilando carte che si contrastano eventuali criticità legate ai minori. Gli adempimenti introdotti sono uguali per tutte le realtà sportive e ancora una volta non si fa differenze tra la grande società professionistica e l’ASD del piccolo Comune.
Gli adempimenti introdotti diventano gravosi e ridondanti per le associazioni che non hanno nemmeno un sito internet o una sede fissa perché, ad esempio, utilizzano locali messi a disposizione dal Comune, dalle scuole o da enti religiosi. Queste ASD come faranno a adempiere alla pubblicità richiesta dalla norma? Ma ancora prima, come faranno ad adeguarsi senza avvalersi (a pagamento) di un consulente esterno? Se le responsabilità e gli oneri vinceranno sulla passione sportiva, non si potrà biasimare chi deciderà di chiudere.
A complicare la vita delle ASD o, meglio, dei loro tesserati, in luglio ci si è messo anche il Fisco che ha deciso di contrastare l’attività sportiva soprattutto dei figli a carico dei dipendenti destinatari di benefit e premi aziendali. Come noto l’art. 51, lett. f-bis) del Tuir prevede che non costituiscono reddito di lavoro le spese rimborsate al dipendente per servizi di educazione, istruzione e servizi integrativi. Considerato che l’ultimo comma dell’art. 33 della Costituzione recita “la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme” era ragionevole attendersi l’inclusione delle relative spese nei servizi di cui all’art. 51 f-bis).
E invece, con la risposta n. 144/2024, l’Agenzia delle Entrate ribadisce la contrarietà all’esenzione di tali rimborsi, con eccezione di quelli relativi ai corsi e alle iniziative sportive rientranti nell’offerta formativa scolastica. Considerando l’importanza e l’attenzione che il nostro sistema scolastico riserva alle attività sportive in genere, quest’ultima presa di posizione dell’Agenzia equivale a escludere definitivamente il rimborso delle spese sportive dai progetti di Welfare aziendale.