Accertamento, riscossione e contenzioso
31 Agosto 2024
L’omessa indicazione nel quadro RU della dichiarazione non fa decadere il credito, che risulta quindi non spettante con termini ordinari per l’accertamento. Orientamento confermato anche dall'Ordinanza 1.07.2024 n. 18028.
La CGT Brescia con la sentenza 18.03.2024 n. 125/2024 ribadisce quanto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza Cass. n. 34419/2023: l’omessa indicazione nel quadro RU della dichiarazione non fa decadere il credito, che risulta quindi non spettante con termini ordinari per l’accertamento. Orientamento confermato anche dall’Ordinanza 1.07.2024 n. 18028.
La vicenda di cui alla sentenza della CGT di Brescia trae origine da un atto di recupero notificato nel 2021, in cui l’Agenzia delle Entrate recuperava il credito d’imposta per ricerca e sviluppo relativo agli anni dal 2008 al 2011. Tale credito, secondo l’Ufficio era inesistente, non essendo stato esposto nel quadro RU della dichiarazione.
La società impugnava l’atto affermando che i crediti erano non spettanti, in quanto aveva titolo per godere dell’agevolazione. L’Agenzia resisteva, affermando l’inesistenza del credito e, quindi, il termine ottennale di accertamento, poiché esso doveva essere indicato a pena di decadenza nella dichiarazione, ex artt. 1, c. 282, della L. 296/2006 e 5 del D.M. 76/2008.