Altre imposte indirette e altri tributi

01 Luglio 2024

Bonus prima casa U36: istruzioni per gli atti stipulati nel 2024

Per gli atti definitivi stipulati nel periodo 1.01-29.02.2024 è riconosciuto un credito d’imposta, utilizzabile nel 2025, di importo pari alle imposte pagate in eccesso: per beneficiarne è possibile rendere al notaio una dichiarazione con un atto integrativo in cui si manifesta la volontà di avvalersi del beneficio.

Con la circolare n. 14/E del 18.06.2024, l’Agenzia delle Entrate, ha fornito alcune importanti indicazioni riguardo la proroga dell’agevolazione prima casa under 36 intervenuta con la conversione del decreto cd. Milleproroghe.

Si ricorda, infatti, che l’agevolazione, introdotta con l’art. 64 cc. 6 – 11 DL 73/2021, è finalizzata a favorire l’acquisto dell’abitazione da parte di soggetti con età inferiore a 36 anni e un Isee non superiore a 40.000 euro.

In particolare, gli acquirenti (persone fisiche) di immobili aventi i requisiti “prima casa”, che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e con un valore dell’Isee non superiore a 40.000 euro annui, possono ottenere l’esonero dal pagamento delle imposte d’atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale), se l’atto di acquisto dell’immobile è soggetto ad imposta di registro, ovvero, per gli atti imponibili Iva, un credito d’imposta di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto, applicata con aliquota nella misura del 4%. In entrambi i casi, è previsto l’esonero dal pagamento dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti per l’acquisto, la costruzione e ristrutturazione di immobili.

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