Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto
21 Dicembre 2024
Niente presupposto di acquirente trasferito all'estero per ragioni di lavoro se il soggetto è rientrato in Italia e al momento dell'acquisto dell'immobile lavorava in Italia con contratti a tempo determinato.
Con la risposta all’interpello 2.12.2024, n. 238 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’agevolazione prima casa al soggetto emigrato all’estero “per ragioni di lavoro” non si applica se questi, pur iscritto all’AIRE, è rientrato in Italia al momento dell’atto di acquisto dell’immobile e stava ivi lavorando, in quanto il trasferimento all’estero deve essere effettivo al momento dell’atto.
Il caso è quello di un soggetto che, dopo aver prestato attività lavorativa per diversi anni in Italia, si è trasferito all’estero per motivi di lavoro e si è iscritto all’AIRE. Successivamente è rientrato temporaneamente in Italia per collaborare nell’assistenza familiare ove lavora attualmente, con contratti a tempo determinato.
In tale periodo, il contribuente ha acquistato un’abitazione in Italia fruendo delle agevolazioni prima casa e, a tal fine, dichiarava che l’immobile è ubicato nel Comune ove intende stabilire la propria residenza entro 18 mesi dall’acquisto.