Diritto del lavoro e legislazione sociale
14 Ottobre 2024
Con la circolare 10.10.2024, n. 19/E l’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni in merito al nuovo “Bonus Natale”: si analizzano i requisiti familiari necessari per il riconoscimento e si riepilogano gli adempimenti di lavoratori e datori.
L’art. 2-bis D.L. 113/2024, convertito con modificazioni dalla L. 143/2024 (c.d. “Decreto Omnibus”), ha introdotto un’indennità una tantum di 100 euro (c.d. “Bonus Natale”) da erogare unitamente alla tredicesima mensilità.
Il bonus, che sarà rapportato al periodo di lavoro e che non concorrerà alla formazione del reddito, spetta ai titolari di redditi da lavoro dipendente (con relativa esclusione di titolari di redditi assimilati) che integrano determinati requisiti: oltre alla titolarità di un reddito complessivo che, nell’anno d’imposta 2024, non sia superiore a 28.000 euro, e alla c.d. “capienza” dell’imposta lorda rispetto alle detrazioni da lavoro dipendente ex art. 13, c.1 del TUIR, la norma fissa talune regole in merito alle condizioni familiari necessarie.
Più in particolare, potranno beneficiare del bonus i lavoratori che, alternativamente, abbiano il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato) fiscalmente a carico o abbiano almeno un figlio, fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare c.d. monogenitoriale.