Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto
26 Novembre 2024
Si susseguono i chiarimenti sul c.d. bonus Natale, dopo il D.L. 167/2024 e le recenti circolari dell’Agenzia delle Entrate nn. 19/E/2024 e 22/E/2024, ma attenzione perché l’importo va rapportato all’effettivo periodo di lavoro e potrebbe essere inferiore a 100 euro.
Il bonus Natale è senza dubbio l’argomento più discusso del momento. Si tratta dell’indennità una tantum, prevista nell’importo teorico di 100 euro da corrispondere unitamente alla tredicesima mensilità, di cui all’art. 2-bis D.L. 113/2024, conv. con L. 143/2024 e successivamente modificata dal D.L. 167/2024. Tralasciando l’elencazione dei requisiti, già oggetto di precedenti approfondimenti su Ratio Quotidiano, è opportuno focalizzare l’attenzione sull’importo da corrispondere ai lavoratori aventi diritto. Innanzitutto, è bene precisare che per beneficiare del bonus è necessario essere titolari di un reddito di lavoro dipendente nel corso dell’anno 2024, a nulla rilevando la tipologia contrattuale del rapporto di lavoro (ad esempio lavoro a tempo determinato o indeterminato) e nessuna riduzione del bonus è prevista in presenza di particolari modalità di articolazione dell’orario di lavoro (ad esempio per il part-time).
Ciò premesso, il richiedente può ottenere un importo massimo di 100 euro, ma la misura esatta del bonus dipende dal numero dei giorni lavorati nel 2024; pertanto, l’importo corrisposto potrebbe anche risultare inferiore a 100 euro poiché ai fini del calcolo vanno considerati i giorni per i quali il lavoratore ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente. Più precisamente, per la determinazione dell’importo si considera il numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il lavoratore ha diritto alle predette detrazioni. Sono utili alla determinazione del bonus le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, mentre vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcun reddito, neppure sotto forma di retribuzione differita (ad esempio, le assenze per aspettativa non retribuita).
In presenza di più redditi di lavoro dipendente, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta. Nel caso invece di successione di più contratti di lavoro nel corso dell’anno, il bonus sarà erogato dall’ultimo datore di lavoro e il lavoratore dipendente è tenuto a comunicare al sostituto d’imposta, oltre la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti reddituali e familiari, le Certificazioni Uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro. Il lavoratore con più contratti di lavoro in essere è invece tenuto a indicare nella dichiarazione sostitutiva indirizzata al datore di lavoro prescelto per l’attribuzione del beneficio, anche i dati necessari all’esatta determinazione del bonus, quali i redditi di lavoro dipendente e i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori di lavoro.
L’importo verrà corrisposto in busta paga unitamente alla tredicesima mensilità (salvo i casi in cui il datore non sia sostituto d’imposta) e il datore di lavoro è tenuto successivamente a verificare l’effettiva spettanza del bonus al momento in cui effettua il conguaglio di fine anno. Il lavoratore dipendente che abbia beneficiato dell’indennità in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante, si vedrà recuperare l’importo di cui ha indebitamente fruito e, nel caso in cui non fosse possibile per il sostituto d’imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore medesimo dovrà restituire tale somma presentando la dichiarazione dei redditi nel 2025 (730 o Redditi PF). Parimenti, i lavoratori dipendenti che abbiano cessato il rapporto di lavoro nel corso del 2024 potranno beneficiare del bonus direttamente nella prossima dichiarazione dei redditi.
Il consiglio per i lavoratori è di prestare particolare attenzione alla corretta compilazione delle dichiarazioni da consegnare al datore di lavoro, alla situazione lavorativa in essere e a quella relativa a precedenti rapporti di lavoro eventualmente intercorsi nell’anno, al fine di premunirsi in tempo utile delle Certificazioni Uniche necessarie affinché il sostituto d’imposta che materialmente dovrà erogare il bonus possa procedere al calcolo corretto dell’importo spettante.