Paghe e contributi
31 Ottobre 2023
Incentivi per lavoratori al raggiungimento dei requisiti della Quota 103: rinuncia all’accredito dei contributi per ottenere una busta paga più alta.
L’art. 1, c. 286 L. 197/2022 (legge di Bilancio 2023) ha introdotto un incentivo per i lavoratori dipendenti pubblici e privati. Gli stessi, se hanno conseguito i requisiti per la pensione anticipata flessibile “Quota 103” (minimo 62 anni di età e 41 anni di contributi) entro il 31.12.2023 e optano per non pensionarsi proseguendo la loro attività lavorativa, hanno la possibilità di non accreditare i contributi a loro carico legati all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), nonché alle forme sostitutive ed esclusive della stessa. Il corrispettivo di tali contributi viene erogato direttamente al lavoratore, aumentando in pratica l’importo netto della busta paga.
Da segnalare che, dal 1.04.2023, la rinuncia all’accredito contributivo è valida per chi è iscritto all’AGO, alle forme sostitutive ed esclusive e alla Gestione Separata Inps. Per i lavoratori del settore pubblico, tale rinuncia ha effetto dal 1.08.2023. La rinuncia ai contributi può essere esercitata una sola volta dal lavoratore e si applica unicamente ai contributi pensionistici maturati a partire dalla prima decorrenza teorica per “Quota 103”, se la richiesta viene fatta prima di questa data. Se la domanda di rinuncia viene effettuata in concomitanza o dopo, ha efficacia dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.
Il vantaggio, detto anche “Bonus Maroni”, termina quando il lavoratore ottiene una pensione diretta, raggiunge l’età per la pensione di vecchiaia o decide di non usufruire più della rinuncia.
La circolare Inps n. 82/2023 ha fornito specifiche informazioni in merito. L’Istituto ha chiarito che, quando il lavoratore rinuncia ai suoi contributi, il datore di lavoro non è tenuto a versare la quota contributiva che sarebbe stata a carico del lavoratore. Tuttavia, resta l’obbligo per il datore di versare la quota di contribuzione a proprio carico.
Conseguentemente alla rinuncia del lavoratore, gli importi che avrebbero dovuto essere trattenuti come contributi vengono pagati direttamente al dipendente come parte del suo stipendio. L’importo del “bonus” è imponibile ai fini fiscali, ma non rientra nell’imponibile previdenziale.
L’incentivo si applica solamente alla quota IVS dovuta dal lavoratore e non comporta benefici diretti per il datore di lavoro, né richiede la regolarità contributiva. Non essendo classificato tra gli incentivi all’occupazione, non segue le regole generali previste dall’art. 31 D.Lgs. 150/2015.
L’Inps ha altresì fornito dettagli sulla combinazione con altri esoneri contributivi. Se si applica un esonero parziale dei contributi IVS a favore del lavoratore, come indicato dall’art. 1, c. 281 L. 197/2022 e dall’art. 39 D.L. 48/2023, l’incentivo relativo al differimento della Quota 103 viene erogato al netto di tale esonero.
Pertanto, il decremento dell’accredito contributivo è limitato al saldo, esclusa la quota di contribuzione già esentata. Ad esempio, per un lavoratore con una base imponibile di 1.800 euro mensili, l’incentivo e la riduzione del contributo saranno equivalenti al 2,19%. Questo valore risulta dalla differenza tra il tasso standard del 9,19% e l’esonero contributivo del 7%.
In sintesi, se vi è una “fiscalizzazione” dei contributi, l’incentivo viene adeguato in base alla quota di contributi già esentata.
L’Inps, all’interno della circolare n. 82/2023, ha illustrato:
Più specificatamente, il datore di lavoro domestico ha la possibilità di calcolare i contributi senza considerare la parte dovuta dal lavoratore utilizzando il “Portale dei pagamenti”. Attraverso questo portale, può generare gli avvisi di pagamento “PagoPA” con un importo aggiornato, che non comprende la quota dovuta dal lavoratore.
La decisione del lavoratore di non accreditare la contribuzione IVS che gli compete comporta una diminuzione sia dell’aliquota utilizzata per finanziare la pensione che dell’aliquota usata per calcolare le quote contributive pensionistiche. Tuttavia, tale scelta non ha alcun impatto sulla retribuzione pensionabile impiegata per determinare le quote retributive del trattamento di pensione.