Imposte dirette
24 Marzo 2022
La legge di Bilancio 2020 per favorire il decoro degli edifici ha previsto una detrazione dall’imposta lorda pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 e 2021 per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna.
Ricordiamo che la L. 234/2021 ha prorogato il termine ma con una grande novità. Infatti per le spese sostenute dal 1.01.2022 al 31.12.2022 è prevista la riduzione della detrazione spettante dal 90% al 60%. Sotto il profilo soggettivo possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento.
Nel modello 730 e nel modello Redditi trovano spazio nel quadro “Oneri e spese, – Sezione III A– Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio“, bonus facciate e superbonus, mentre nella sezione IV quelle che influiscono sul risparmio energetico. Trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, la detrazione non può essere utilizzata da chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva. Inoltre, ai fini della detrazione, i soggetti beneficiari devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento.
Sono ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi, anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile. Qualora venga stipulato un preliminare di vendita prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, l’acquirente ha diritto all’agevolazione se è stato immesso nel possesso dell’immobile. Sotto il profilo oggettivo la detrazione è ammessa a fronte del sostenimento delle spese relative a interventi finalizzati al recupero o restauro della “facciata esterna”, realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti, unità immobiliari esistenti.
Al bonus facciate non si applicano i limiti massimi di spesa previsti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio: di conseguenza, l’agevolazione è calcolata nella misura del 90% sull’intera spesa sostenuta e non ceduta, quindi rimasta effettivamente a carico del contribuente.
La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo, da far valere nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e nei 9 periodi d’imposta successivi, e spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda.
L’importo che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun periodo d’imposta non può essere utilizzato in diminuzione dell’imposta dei periodi successivi o chiesto a rimborso. Per avere diritto alla detrazione occorre effettuare il pagamento mediante bonifico bancario o postale.
Per tutti gli altri adempimenti bisogna far riferimento alle disposizioni del regolamento riportato dal decreto del Ministro delle Finanze n. 41/1998. In particolare, i contribuenti sono tenuti a indicare nella dichiarazione dei redditi, nella sezione III B, i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione. Per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio in condominio, gli adempimenti necessari per usufruire del bonus facciate possono essere effettuati da uno dei condòmini a tal fine delegato o dall’amministratore del condominio. L’amministratore rilascia una certificazione delle somme corrisposte e attesta di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge.