Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto
08 Novembre 2021
Nonostante la proroga a tutto il 2022, anche se in misura ridotta, le imprese, stante le attuali indicazioni, dovranno correre perché dovranno concludere i lavori entro il 31.12.2021, in applicazione del principio della competenza.
Siamo nell’ambito della detrazione per il rifacimento delle facciate, di cui di cui all’art. 1, cc. 219-223, L. 160/2019 (legge di Bilancio 2020), che prevede una detrazione pari al 90% delle spese sostenute dal contribuente; percentuale che la legge di Bilancio per il prossimo anno (2022) ha ridotto al 60%, almeno da ciò che emerge dal provvedimento licenziato dal Consiglio dei ministri del 28.10.2021.
La detrazione, com’è noto, spetta per le spese documentate e sostenute negli anni 2020 e 2021, a prescindere dalla data di inizio dei lavori, relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona “A” o “B”, ai sensi del D.M. 1444/1968, comprese le zone assimilabili sulla base della normativa regionale e dei regolamenti edilizi comunali.
L’art. 121 D.L. 34/2020, convertito nella L. 77/2020, prevede, per gli anni 2020 e 2021, la possibilità di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione della detrazione.
La detrazione, inoltre, riguarda tutti i contribuenti che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati residenti e non residenti in Italia, a prescindere dalla tipologia di reddito cui sono titolari e dalla natura pubblica o privatistica del soggetto (risposta all’interpello n. 179/2020), siano essi soggetti Irpef e/o Ires.
L’Agenzia delle Entrate (circolare n. 2/E/2020) ha stabilito, per i soggetti a reddito d’impresa, che l’imputazione degli interventi deve avvenire secondo le regole generali di competenza fiscale di cui all’art. 109 del Tuir, che contiene un criterio generale, valido per tutte le categorie di costo rientranti nel bonus facciate, a prescindere dalla circostanza che il soggetto beneficiario applichi tale regola per la determinazione del proprio reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito.
Come indicato da una recente risposta a interrogazione parlamentare (n. 5-06751), per le persone fisiche e gli enti alle stesse equiparati (non commerciali), che agiscono al di fuori dell’esercizio delle attività di impresa o arte e professione, il pagamento anticipato della fattura relativa agli interventi mette al riparo gli stessi contribuenti sulla fruizione della detrazione, con possibile opzione per la cessione o sconto in fattura.
Se il contribuente, quindi, pur non avendo terminato i lavori entro il 2021, paga la quota residua (10%) del dovuto entro il 31.12.2021, utilizzando lo sconto in fattura (per il 90%), anche se i lavori continueranno nel 2022: così può fruire legittimamente dell’intero bonus e, come indicato, può esercitare l’opzione per l’utilizzo alternativo delle detrazioni.
Per i soggetti a reddito d’impresa, al contrario, stante l’applicazione del principio di competenza, la detrazione matura per i lavori completati (per le prestazioni ci si riferisce alla “data di ultimazione”), come accertati dallo stato di avanzamento alla predetta data (31.12.2021), a prescindere dal pagamento, anche anticipato, dei lavori.
Si pensi, quindi, a un albergo con interventi di rifacimento delle facciate iniziati il 15.10.2021 ma non ultimati entro il 31.12.2021 per i quali, pur non essendo necessario il versamento della quota residua del 10% e nemmeno del 30% degli stati di avanzamento dei lavori (S.A.L.) per la cessione e/o lo sconto, il contribuente non potrà utilizzare la detrazione in quanto interventi non conclusi, come richiesto dall’art. 109 del Tuir.
La situazione, quindi, crea una evidente disparità tra le 2 tipologie di contribuenti, anche in relazione all’impossibilità di esercitare l’opzione per l’utilizzo della detrazione (diretta, cessione o sconto), con la conseguenza che l’impresa committente dovrà prevedere nell’appalto forti penalità in capo all’impresa edile incaricata per l’esecuzione dei lavori mediante contratto di appalto o dovrà “spacchettare” l’unico contratto di appalto (quello che stabilisce la totalità degli interventi) con più contratti prevedendo, per ognuno, singoli e/o autonomi interventi.