Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto
04 Novembre 2021
Nel caso di mancato rinnovo della misura, si potrebbe ancora mantenere l’agevolazione saldando in anticipo i lavori residui a fine 2021 con lo sconto in fattura. Ma l’operazione presenta rischi da considerare attentamente.
Le intenzioni del Governo, espresse nel documento di bilancio, confermano la proroga del 110% al 2023 solo condominiale, ma lasciano poche speranze di proroga per il bonus facciate, forse il più gradito, di sicuro quello meno soggetto a vincoli.
Intanto rimane una possibilità per i ritardatari, avvalorata dall’interpello di una Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate (Liguria n. 903 -521/2021) e più recentemente confermata dal MEF nel question time 5-06751 alla Camera.
Infatti, il bonus facciate segue il criterio di cassa (per i privati e in particolare per i condomini) o meglio delle “spese documentate” e non fa riferimento ai Sal come invece il bonus 110%. La soluzione più interessante, a questo punto, è quella di combinare il criterio di cassa con lo sconto in fattura.
La DRE Liguria, a tal proposito, ha ritenuto che il bonus facciate spetta “nel rispetto di tutti gli altri adempimenti … per i costi complessivi sostenuti nel 2021 … avviati ancorché non terminati … laddove … il pagamento da parte del medesimo condominio ai soggetti esecutori dei lavori, della quota del 10% del corrispettivo che residua dopo l’applicazione dello sconto in fattura avvenga entro il 31.12.2021, indipendentemente dallo stato di completamento dei lavori previsti”.
Nello stesso senso il MEF: “Qualora non siano previsti SAL, può essere esercitata l’opzione per il cosiddetto sconto in fattura, facendo riferimento alla data dell’effettivo pagamento, ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente realizzati. Tale condizione sarà ovviamente verificata dall’Amministrazione Finanziaria in sede di controllo”.
Ecco allora che si apre la possibilità di utilizzare lo sconto per i lavori non ancora ultimati:
I lavori devono essere effettivamente realizzati. Qualora i lavori non vengano effettivamente realizzati scatta il recupero della detrazione a carico dei condomini con sanzioni e interessi e la responsabilità solidale del fornitore che ha effettuato lo sconto.
Lo schema descritto comporta 3 ordini di problemi:
Occorrerà, pertanto, che il condominio si tuteli con clausole legali e strumenti di garanzia idonei, ma anche il fornitore dovrà preoccuparsi che impedimenti del condomino siano di ostacolo all’ultimazione dei lavori.