Come noto, dal 2020 per le spese sostenute per gli interventi di recupero o restauro delle facciate esterne di edifici esistenti, sia le persone fisiche che le società di persone, nonché le società di capitali possono recuperare, in 10 quote annuali di pari importo, il 90% dei costi sostenuti nel 2020. Oggetto della detrazione sono tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile. Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Condizione per usufruire del bonus è l’ubicazione dell’immobile nelle zone A e B come specificato nel D.M. 1444/1968 o in zone assimilabili. Poiché la ristrutturazione potrebbe annoverarsi anche in un intervento di risparmio energetico, occorre fare attenzione alla compilazione del giusto quadro in sede di dichiarazione dei redditi.
- Nel modello 730 le spese sostenute nel 2020 che danno diritto al bonus facciate devono essere indicate nel quadro E (Oneri e spese) nella sezione IIIA, qualora invece le spese siano influenti anche dal punto di vista termico, dovranno essere indicate nella sezione IV.
- Nel modello Redditi PF 2021, invece, le spese che rientrano nel bonus facciate devono essere indicate in 2 diverse sezioni del Quadro RP – Oneri e Spese, a seconda che le stesse siano o meno rilevanti dal punto di vista termico. Nel caso in cui le spese non abbiano rilevanza termica, devono essere indicate nella sezione III-A. Nel caso in cui invece le spese sostenute abbiano rilevanza termica, occorrerà indicarle nella sezione IV.
- Nel modello Redditi SP 2021 la detrazione relativa alle spese sostenute per il bonus facciate viene assegnata ai singoli soci sulla base della loro quota di partecipazione al reddito della società. È importante specificare che nel modello Redditi SP 2021 le spese che danno diritto al bonus facciate non sono distinte in base alla rilevanza o meno delle stesse da punto di vista termico. Tale distinzione dovrà essere però indicata dalla società nel prospetto da consegnare ai soci, che poi dovranno distinguere le stesse all’interno delle loro dichiarazioni personali. L’importo delle spese sostenute nell’anno 2020 per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici, per i quali spetta la detrazione d’imposta del 90%, dovranno essere indicate, per ciascun immobile alle quali le stesse si riferiscono, nella colonna 9 dei righi da RP1 a RP14 del Quadro RP. Il totale delle spese dovrà essere poi riportato nel rigo RN17, campo 32, del quadro RN.
- Nel modello Redditi SC 2021 il bonus facciate verrà indicato all’interno del Quadro RS – Prospetti vari dove è stato inserito un apposito prospetto denominato: “Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche e per interventi di recupero restauro della facciata esterna degli edifici esistenti”. Anche in questo caso le spese non devono essere distinte a seconda del fatto che siano o meno rilevanti anche dal punto di vista termico. Dato che il bonus facciate rientra fra le agevolazioni fiscali che possono essere cedute a terzi, se tale detrazione è stata oggetto di cessione del credito o di sconto in fattura, per un importo pari alla detrazione spettante, il beneficiario non dovrà compilare alcun quadro della dichiarazione dei redditi di riferimento.