Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto
04 Gennaio 2025
Contributo per il 2025, destinato all’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica. Proroga al 31.12.2027 del Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa.
La legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), con l’art. 1, cc. 107 a 111, ha previsto, per il 2025, un contributo economico per incentivare l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica prodotti in Europa, favorendo il risparmio energetico, il riciclo degli apparecchi obsoleti e il sostegno all’industria.
Con l’art. 1, cc. 112-116, invece, è intervenuto sulla disciplina del Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa, prorogando al 31.12.2027 (dal 31.12.2024) la possibilità di usufruire della garanzia massima dell’80%, a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito ed età.
Bonus elettrodomestici – Questo contributo copre fino al 30% del costo di un singolo elettrodomestico, con un limite massimo di 100 euro per ciascun elettrodomestico. Questo limite è elevato a 200 euro per le famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro. In ogni caso, ogni nucleo familiare può beneficiare del contributo per un solo elettrodomestico.
Per finanziare il contributo, è istituito un fondo pari a 50 milioni di euro per il 2025 (tetto massimo di spesa per la misura) presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Mutui per la prima casa – L’art. 1, c. 112 proroga al 31.12.2027 la possibilità di avvalersi della disciplina speciale che eleva la misura massima della garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per la prima casa (istituito dall’art. 1, c. 48, lett. c) L. 27.12.2013, n. 147) dal 50 fino all’80% della quota capitale per le categorie prioritarie. Sul punto si ricorda che tali categorie prioritarie sono le giovani coppie, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi IACP e i giovani di età inferiore ai 36 anni, in possesso di ISEE non superiore a 40.000 euro annui, richiedenti un mutuo superiore all’80% dell’immobile, ivi compresi gli oneri accessori.
Il comma 113 stabilisce che le disposizioni di cui all’art. 1, cc. 9, 10, 11, 12 e 13 L. 30.12.2023, n. 213, si applicano sino al 31.12.2027. In sintesi, si tratta delle norme contenute nella legge di Bilancio per il 2024 che:
– prevedono l’inclusione, tra le categorie prioritarie, di famiglie numerose che rispettino determinate condizioni anagrafiche e reddituali;
– dettano, in relazione alle domande presentate da tali famiglie, specifiche disposizioni concernenti, tra l’altro, la misura massima della garanzia concedibile e la misura dell’accantonamento di un coefficiente di rischio;
– prevedono ulteriori disposizioni applicabili alle agevolazioni in parola nei casi di surroga del mutuo originario.
Fondo morosità incolpevole – I commi 117-119 rifinanziano e disciplinano il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, nella misura di 10 milioni di euro per l’anno 2025 e di 20 milioni di euro per l’anno 2026. Il comma 118 prevede, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento, l’emanazione di un decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, al fine di provvedere a un aggiornamento del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 30.03.2016.