Immobiliare
17 Ottobre 2022
L’atteso cambio di passo dell’Agenzia delle Entrate non è arrivato giacché la circolare n. 33/E conferma l’utilizzo degli indici utilizzabili per rilevare la colpa grave e applicare il concorso nella violazione del fornitore e cessionario.
Si sintetizzano alcuni degli importanti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 6.10.2022, n. 33/E, avente a oggetto la disciplina della cessione e dello sconto in fattura delle detrazioni relative ai bonus edilizi, dopo le modifiche introdotte dal D.L. 115/2022 (decreto Aiuti-bis).
Si dà atto, innanzitutto, delle più recenti modifiche alla disciplina della cessione o sconto sul corrispettivo per le detrazioni sugli interventi edilizi, con particolare riferimento alla responsabilità in solido, soffermandosi sull’elemento soggettivo dell’illecito e sul concorso nella violazione, richiamando le nozioni di dolo, di cui all’art. 5, c. 4 D.Lgs. 472/1997, e di colpa grave, ai sensi del precedente comma 3.
Sul punto, la circolare non cita più gli intermediari finanziari, ma conferma che il grado di colpa sarà discrezionale e valutato tenendo conto della natura dell’attività professionale o d’impresa svolta dal cessionario, richiedendo un livello elevato nei casi in cui il soggetto sia tenuto al rispetto di normative regolamentari e indicazioni delle autorità di vigilanza.
Con riferimento al concorso nella violazione, per l’Agenzia il dolo emerge quando c’è consapevolezza dell’inesistenza del credito da parte del cessionario, mentre la colpa grave ricorre quando il cessionario omette, in termini macroscopici, la diligenza richiesta, come rappresentata in precedenza, come nel caso in cui l’acquisto del credito sia avvenuto in assenza di documentazione a supporto del bonus o in presenza di una palese contraddittorietà della documentazione, come nel caso di unità immobiliare diversa da quella oggetto degli interventi agevolabili.
Resta in piedi l’ipotesi di concorso in violazione qualora il credito sia acquisito in presenza di operazioni sospette e soggette all’obbligo di segnalazione, ai sensi dell’art. 35 D.Lgs. 231/2007, e il cessionario non si sia astenuto dall’operazione, ai sensi del successivo art. 42.
Si conferma la limitazione della responsabilità in presenza del visto di conformità e delle attestazioni prescritte, fin dall’origine, per la detrazione maggiorata del 110%, e dall’introduzione dell’obbligo, per gli altri crediti edilizi; per gli interventi in edilizia libera e quelli di ammontare inferiore a 10.000 euro, con esclusione del bonus facciate, l’acquisizione della documentazione può attenuare la responsabilità in caso di concorso, purché il fornitore cedente la acquisisca ora per allora.
Con riferimento agli indici indicati da una recente circolare (n. 23/E/2022 § 5.3), l’Agenzia li ha confermati quasi tutti precisando che l’attività di controllo è finalizzata al contrasto delle frodi, ma ammette la possibilità, al fine di dimostrare la propria diligenza, di invocare elementi e circostanze ulteriori, diversi da quelle indicate nel paragrafo indicato (§5.3); si ribadisce, inoltre, che assumono rilevanza, per esempio, la capacità reddituale del committente anche in presenza di sconto in fattura parziale o la sproporzione tra l’ammontare dei crediti ceduti, che fanno riferimento a interventi senza soglie di spesa, rispetto allo scarso valore dell’immobile oggetto degli interventi.
È possibile modificare le comunicazioni delle opzioni su richiesta degli interessati, utilizzando una mail dedicata, mentre gli errori formali, da segnalare all’Agenzia delle Entrate a cura dell’intermediario e/o dell’amministratore del condominio, non inficiano l’esercizio dell’opzione, alla stessa stregua della mancata indicazione dei valori riferibili ai SAL; l’errore sostanziale (per esempio, l’errata indicazione del codice intervento da cui dipende la percentuale del bonus) può essere corretto, utilizzando il modello allegato alla circolare.
Infine, è possibile, in presenza di determinate condizioni, presentare la comunicazione delle opzioni anche successivamente ai termini ordinari prescritti, attraverso l’istituto della remissione in bonis, versando la sanzione minima di 250 euro.