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04 Dicembre 2024

Bonus 4.0: chiarito il momento di effettuazione dell’investimento

Gli investimenti 4.0 realizzati nel 2022 da soggetti con esercizio, di durata superiore a 12 mesi, chiuso a fine 2023 devono essere riportati nel modello Redditi 2024, con la percentuale del 40% prevista dall’art. 1, c. 1057 L. 178/2020 (Ag. Entrate, interpello 2.12.2024, n. 239).

Nel caso esaminato, una S.r.l. è stata costituita a ottobre 2022, con iscrizione nel Registro delle Imprese a novembre 2022 e chiusura del primo esercizio il 31.12.2023. La società ha acquistato un macchinario 4.0 nel mese di novembre 2022 e la relativa fattura è stata pagata in 2 tranches nel medesimo mese.

Considerato che, ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli investimenti, è necessario fare riferimento alle regole generali della competenza previste dall’art. 109, cc. 1 e 2 del Tuir e tenuto conto che l’investimento (valore inferiore a 2,5 milioni di euro) è stato effettuato nel 2022, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, al verificarsi di tutte le condizioni di legge, il credito d’imposta:

– spetta nella misura del 40% (ex art. 1, c. 1057 L. 178/2020);

– è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ex art. 17 D.Lgs. 241/1997) in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni, ovvero da quello di avvenuta interconnessione degli stessi (nel caso in cui l’interconnessione dovesse avvenire in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante).

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