Imposte dirette
31 Gennaio 2024
Nuove limitazioni all’utilizzo delle compensazioni per i contribuenti che hanno maturato un debito erariale scaduto iscritto a ruolo superiore a 100.000 euro, introdotte dalla legge di Bilancio 2024. Si analizzano le diverse ipotesi di non operatività della preclusione alla compensazione.
Come noto, la legge di Bilancio 2024 ha introdotto una disposizione secondo cui ai contribuenti che hanno iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione, tramite modello F24.
Il divieto in esame riguarda esclusivamente l’ipotesi di cosiddetta compensazione “orizzontale” o “esterna”, che interviene tra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24, mentre resta esclusa dal divieto la cosiddetta compensazione “verticale” o “interna”, che interviene nell’ambito dello stesso tributo e ciò anche nel caso, si ritiene, venga esposta nel modello F24.
La preclusione non opera nel caso di debiti per imposte erariali iscritti a ruolo non ancora scaduti al momento del versamento; quindi, la compensazione è ancora possibile entro 60 giorni dalla notifica della cartella. La limitazione non si applica nemmeno in presenza di ruoli per i quali è in atto una sospensione; a tal riguardo appare plausibile sostenere che rientrino tra i ruoli sospesi anche quelli oggetto di rateazione, ma su tale aspetto si attendono conferme ufficiali.
In ogni caso, in presenza di debiti per i quali è stata concessa la rateazione, e in caso di mancato pagamento di una rata alla scadenza prevista (diversa dalla prima), sono opportune le seguenti precisazioni, in ordine alla decadenza del piano di dilazione alla data del 30.06.2024.
Infatti, si determina la decadenza delle rateazioni accordate:
La sospensione dovrebbe operare, a nostro parere, anche in presenza di ruoli per i quali si è beneficiato della definizione agevolata introdotta dalla L. 197/2022 (“Rottamazione-quater”), con piano di dilazione ancora in corso alla data del 30.06.2024; certamente la preclusione in discorso si applica in caso di sospensione giudiziale disposta dal giudice o di sospensione amministrativa concessa dalla stessa Agenzia delle Entrate.
Infine, è dubbio se tra i debiti erariali iscritti a ruolo debbano essere compresi anche i ruoli che sono oggetto di impugnazione innanzi alla giustizia tributaria. A tal proposito ci si chiede se in sede attuativa sarà prevista una forma di salvaguardia nel caso al divieto di compensazione in presenza di ruoli di importo superiore a 1.500 euro e per i quali è scaduto il termine di pagamento, di cui all’art. 31, c. 1 D.L. 31.05.2010, n. 78, punita con una sanzione pari al 50% degli importi iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori.
In quel caso, infatti (circ. Ag. Entrate 15.02.2011, n. 4/E, par. 12), l’eventuale compensazione eseguita in violazione del divieto non è immediatamente sanzionabile nel caso di pendenza di ricorso, ma lo diventa solo eventualmente a seguito della definizione della controversia.