ETS ed Enti non commerciali
01 Febbraio 2024
Gli enti del Terzo settore non commerciali sono destinatari dell’obbligo di redazione e deposito dei bilanci di esercizio al RUNTS, presso cui sono iscritti. Alcuni enti però, di ridotte dimensioni, possono procedere con modalità semplificate e poco onerose.
Il D.Lgs. 117/2017 (codice del Terzo settore) traccia all’art. 13 la disciplina per il bilancio di esercizio. Tale bilancio deve essere formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Tuttavia, il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
Il Ministero del Lavoro ha integrato l’art. 13 con il D.M. 5.03.2020, definendo i modelli di bilancio per gli ETS.
Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate uguali o superiori a 220.000 euro devono redigere il bilancio con i seguenti modelli, individuati nel D.M. 5.03.2020:
Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro devono redigere il bilancio soltanto con il modello D (rendiconto per cassa), individuato nel D.M. 5.03.2020.
Si tratta di una semplificazione notevole per gli enti di ridotte dimensioni, che dovranno redigere il rendiconto con il criterio di cassa, senza lo stato patrimoniale né la relazione di missione. Dovranno solo avere cura di riportare in calce al rendiconto la documentazione di carattere secondario e strumentale delle eventuali attività “diverse” da quelle di interesse generale svolte dall’ente, nonché i rendiconti specifici delle raccolte fondi occasionali, se effettuate.
Il bilancio così redatto va poi depositato tramite procedura apposita al RUNTS entro il 30.06 di ogni anno. Il deposito del bilancio è un adempimento che può essere delegato agli intermediari.
La tenuta delle scritture contabili è invece contenuta all’interno dell’art. 87 del codice del Terzo settore. In relazione all’attività complessivamente svolta (non commerciale), l’ente deve redigere le scritture contabili cronologiche e sistematiche atte a esprimere con compiutezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione e rappresentare adeguatamente nel bilancio di cui all’art. 13 distintamente le attività “diverse”, di cui all’art. 6, da quelle di interesse generale, di cui all’art. 5, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a quello indicato dall’art. 22 D.P.R. 29.09.1973, n. 600.
Tuttavia, gli enti che nell’esercizio delle loro attività non hanno conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a 220.000 euro, possono tenere per l’anno successivo, in luogo delle scritture contabili menzionate, il rendiconto di cassa di cui all’art. 13, c. 2. Dunque, il rendiconto per cassa, redatto sempre secondo il modello D del D.M. 5.03.2020, per gli enti di ridotte dimensioni, assorbe anche l’obbligo di tenuta delle scritture contabili.
Si segnala che, qualora l’ente intenda svolgere attività commerciale, avrà l’obbligo di tenere la contabilità separata per tale attività.