Amministrazione e bilancio

10 Maggio 2024

Bilancio al Registro Imprese, nuove regole con la L. 191/2023

Gli esperti contabili iscritti nella Sezione B dell'Albo dei commercialisti, muniti della firma digitale e incaricati dai legali rappresentanti della società, possono ora effettuare il deposito telematico dei bilanci e degli altri documenti societari.

Cosa affronteremo in questo articolo:

  1. Disciplina precedente
  2. Deposito telematico

La L. 191/2023, entrata in vigore il 17.12.2023, ha introdotto modifiche all’art. 2435 c.c., ampliando le possibilità di deposito del bilancio al Registro delle Imprese. In particolare, la nuova normativa consente agli esperti contabili iscritti nella Sezione B dell’Albo dei commercialisti, opportunamente incaricati dai legali rappresentanti delle società, di effettuare il deposito telematico del bilancio avvalendosi della propria firma digitale.

Disciplina precedente

Rispetto alla disciplina precedente, la L. 191/2023 introduce le seguenti novità:

  • soggetti abilitati: in precedenza, il deposito dei bilanci e degli altri documenti societari era un’attività che poteva essere svolta esclusivamente dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, amministratori della società, revisori dei conti o procuratori speciali muniti di poteri specifici. Ora, anche gli esperti contabili iscritti nella Sezione B dell’Albo dei commercialisti, se incaricati, possono assolvere a questo adempimento;
  • modalità di deposito: il deposito del bilancio può avvenire esclusivamente in modalità telematica, avvalendosi della propria firma digitale, escludendo che gli esperti contabili possano procedere al deposito cartaceo;
  • delega: i legali rappresentanti delle società possono delegare il deposito del bilancio a uno o più esperti contabili iscritti nella Sezione B dell’Albo dei commercialisti. La delega deve essere conferita per iscritto e deve specificare i poteri conferiti al delegato.

MANUALE CONTABILITÀ E BILANCIO

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Deposito telematico

Per il deposito telematico del bilancio tramite un esperto contabile, è necessario seguire i seguenti passaggi:

  • incarico: la società conferisce un incarico formale all’esperto contabile per il deposito del bilancio;
  • firma digitale: l’esperto contabile deve essere munito di firma digitale;
  • trasmissione telematica: il bilancio viene trasmesso telematicamente al Registro delle Imprese tramite il servizio “Telemaco” dall’esperto contabile;
  • pagamento telematico: contestualmente al deposito, viene effettuato il pagamento telematico delle imposte di bollo e diritti di segreteria.

La normativa prevede che il professionista che ha provveduto alla trasmissione attesta che i documenti trasmessi sono conformi agli originali depositati presso la società. Inoltre, la società è tenuta al deposito degli originali presso il Registro delle Imprese su richiesta del professionista stesso.

Si ricorda che dal 12.04.2024 Unioncamere ha reso è disponibile la versione aggiornata del “Manuale operativo per il deposito bilanci al Registro delle Imprese – Campagna bilanci 2024”. La guida descrive le modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei bilanci e degli elenchi soci al Registro delle imprese. Per il deposito del bilancio di esercizio e dell’eventuale elenco soci annuale (per le Spa, Sapa e Scpa) è necessario utilizzare le funzioni di spedizione dedicate. La tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL per il 2024 è la versione “2018-11-04”.

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