Amministrazione e bilancio
12 Giugno 2024
Il 29.04 è scaduto il termine per la presentazione/approvazione del bilancio d’esercizio; tuttavia, vi sono casi particolari per i quali il termine/scadenza è procrastinabile al 28.06.2024.
L’art. 2364 c.c., tra le altre previsioni statuisce che nelle società prive di consiglio di sorveglianza, l’assemblea ordinaria approva il bilancio e deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a 180 giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall’art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.
La disposizione sopra richiamata vale anche per le società a responsabilità limitata in virtù del rinvio espresso contenuto nell’art. 2478-bis c.c., ferma restando una locuzione diversa tra “approvazione” e “presentazione” (ai soci) del bilancio di esercizio da redigere secondo le disposizioni di cui alla sezione IX, del capo V e libro V del Codice Civile.
Precisato il quadro di riferimento, si tratta ora di indagare le particolari esigenze che occorrono per potersi avvalere del differimento della presentazione ai soci del bilancio di esercizio 2023, piuttosto che della relativa approvazione, da parte dell’assemblea ritualmente convocata.
Tralasciando il caso in cui la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la proroga deve essere corroborata da particolari esigenze legate alla struttura o all’oggetto sociale. Pertanto, a titolo esemplificativo, possono individuarsi quelle società che:
In relazione a quanto sopra e in punto di legittimità, si ricordano alcune massime:
Infine, dal lato operativo, la sussistenza del motivo che legittima la proroga dovrà risultare da un’apposita delibera dell’organo di amministrazione, oltre che essere enunciato nella relazione sulla gestione al bilancio d’esercizio ai sensi dell’art. 2428 c.c. e, qualora non prevista, nella nota integrativa.
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