ETS ed Enti non commerciali
27 Gennaio 2025
La redazione deve seguire le disposizioni del D.M. Lavoro n. 30/2020, con alcune attenzioni dettate dalla particolare natura di tali enti.
Ai sensi dell’art. 4, c. 3 D.Lgs. 117/2017, gli enti religiosi civilmente riconosciuti che, in quanto tali, non possono assumere la qualifica di enti del Terzo settore, possono costituire un ramo ETS per lo svolgimento delle attività di interesse generale (art. 5 del CTS), a condizione che per tali attività adottino un regolamento che recepisca le norme del Codice del Terzo settore. Deve essere altresì costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute scritture contabili separate, ai sensi dell’art. 13 del CTS.
Non vi è dubbio, pertanto, che il bilancio di esercizio del “ramo” deve seguire la modulistica di cui al D.M. Lavoro 5.03.2020, n. 30, concernente la “Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore”.
Il punto da cui partire è, al momento della costituzione del ramo, il “perimetro” delle attività e dei beni che entrano nel “ramo”. La loro individuazione è fondamentale ai fini civilistici e può avere delle ricadute anche fiscali. Si pensi, ad esempio, a una corretta distinzione tra attività di interesse generale e attività diverse (vedi art. 5 e 6 del CTS).