Amministrazione e bilancio
07 Marzo 2024
Nella nota integrativa le ragioni della deroga, l'importo della riserva indisponibile nonché l'influenza della sospensione sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato economico dell'esercizio.
Anche per il bilancio dell’esercizio 2023 resta possibile l’applicazione della sospensione degli ammortamenti di cui all’art. 60, c. 7-bis e ss. D.L. 104/2020. In particolare, per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali (e, quindi, gli OIC adopter), anche per l’esercizio 2023 (per effetto delle disposizioni di cui all’art. 3 D.L. 198/2022 convertito), resta in piedi la facoltà, in deroga all’art. 2426, c. 1, n. 2) c.c., di ridurre o azzerare (ovvero non effettuare fino al 100%) l’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio regolarmente approvato.
La quota di ammortamento non effettuata è imputata al conto economico relativo all’esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno. Qualora la sospensione dell’ammortamento abbia interessato non l’intero esercizio, ma una frazione di esso, il prolungamento del piano originario potrà essere ragguagliato a un identico intervallo di tempo. A ciò si aggiunge che, occorre effettuare, al termine di ciascun esercizio, un’attenta valutazione del piano di ammortamento, per verificare se lo stesso necessita di un ulteriore riesame.
Ciò premesso, un punto che appare ancora poco chiaro (a differenza di altri interventi normativi) riguarda l’individuazione di una specifica “motivazione”. Di certo, la norma derogatoria è da agganciare a situazioni eccezionali di crisi quali, ad esempio, gli effetti dei conflitti in Ucraina e in Medio-Oriente oppure le difficoltà di approvvigionamento di materie prime o semilavorati o, ancora all’andamento inflazionistico. L’individuazione della motivazione alla base dell’applicazione della deroga assume, come già per gli anni passati, un valore di non poco conto, specie nell’attività di redazione della nota integrativa.
Il documento interpretativo OIC 9 ha precisato che in nota integrativa occorre dar conto delle “ragioni” che hanno indotto la società a imputare a conto economico una minore quota di ammortamento rispetto a quella prevista dall’originario piano di ammortamento.
Pertanto, la scelta fatta in merito alla quota di ammortamento che la società decide di non effettuare deve essere coerente con le ragioni fornite in nota integrativa. Per quanto attiene al contenuto dell’informativa, si rammenta che è necessario riportare:
Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa. Un ulteriore aspetto da porre in evidenza concerne il “cambiamento di stima” contabile. Le stime, come indicato dal principio OIC 29, possono riguardare le caratteristiche di elementi presenti alla data di bilancio oppure l’evolversi di eventi futuri che potrebbero influenzare il valore da assegnare a una determinata voce di bilancio. Un esempio di queste è, appunto, collegato a un cambiamento nella vita utile futura di un impianto o di un bene immateriale. Pertanto, laddove i cambiamenti di stima hanno effetto anche sugli esercizi successivi, le rettifiche conseguenti influenzano, per la parte di competenza, sia l’esercizio corrente che quelli successivi.
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L’art. 60, c. 7-ter D.L. 104/2020 prevede che, nel patrimonio netto delle società che hanno scelto di non ammortizzare i beni, si debba riportare una riserva che ha lo scopo di evitare la distribuzione di utili creatisi per il tramite di una “finzione” contabile.
La norma, in particolare, obbliga i soggetti che si sono avvalsi della facoltà di ridurre o azzerare le quote a destinare a una riserva “indisponibile” un ammontare di utili corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della predetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.
Così, non potrà accadere che si giunga a distribuire degli utili che siano realizzati per la sola circostanza di non avere stanziato le quote di ammortamento, ovvero di averle recepite in misura inferiore rispetto a quella ordinariamente imposta dall’art. 2426 c.c.
La norma in esame consente non solo di migliorare il risultato civilistico, ma anche di conservare la possibilità di dedurre fiscalmente gli ammortamenti, anche se non imputati a conto economico. In particolare, per l’Agenzia, la mancata imputazione a conto economico della quota di ammortamento non influisce sulla deducibilità fiscale della stessa ai fini Ires e Irap, che resta confermata a prescindere dall’imputazione a conto economico (art. 60, c. 7-quinquies D.L. 104/2020).
I soggetti che scelgono di non stanziare gli ammortamenti non hanno particolari esigenze di deduzione fiscale, proprio per il fatto che il dato di partenza (utile di bilancio) può essere modesto. In ogni caso, ove si decida di operare la deduzione fiscale, questa dovrà essere coerente con i piani di ammortamento effettivamente utilizzati dal contribuente negli esercizi precedenti.
Peraltro, è stato confermato che la scelta civilistica di non stanziare quote di ammortamento non incide nemmeno sulla possibilità di continuare a godere di eventuali deduzioni per super-ammortamento e iper-ammortamento (interpello n. 66/2022).