Amministrazione e bilancio
20 Marzo 2024
La valutazione delle voci di bilancio deve essere svolta nella prospettiva della continuazione dell’attività aziendale.
Per il bilancio 2023 nessuna deroga alle regole ordinarie, almeno in termini di continuità aziendale, nonostante le numerose sollecitazioni di crisi che hanno interessano l’economia globale. Pertanto, nella predisposizione dei bilanci in chiusura, occorrerà far riferimento alle ordinarie disposizioni previste dall’art. 2423-bis, c. 1, n. 1 c.c. e al documento OIC 11.
Ai sensi della norma codicistica, infatti, la valutazione delle voci di bilancio deve essere fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività e, quindi, tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.
L’impostazione che si è data nell’OIC 11 tiene conto, in primis, del fatto che la continuità è sinonimo di funzionalità aziendale; così, nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un “prevedibile” arco temporale futuro, ossia un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio.
Per i bilanci 2023 con esercizio sociale coincidente con l’anno solare occorrerà riferirsi, dunque, almeno al periodo temporale che va dal 1.01 al 31.12.2024.
Va detto, poi, che alcuni fatti successivi alla chiusura dell’esercizio possono far venire meno il presupposto della continuità. Nel documento OIC 29 (al paragrafo 59.c), in particolare, si evidenzia che ciò si può verificare, ad esempio, quando gli amministratori manifestino (motivandola) l’intenzione di proporre la liquidazione della società o di cessarne l’attività operativa oppure quando un peggioramento nel risultato di gestione o nella posizione finanziaria dell’azienda faccia sorgere la necessità di considerare se, nella redazione del bilancio d’esercizio, sia ancora appropriato basarsi sul presupposto della continuità.
Quindi, se il presupposto della continuità aziendale non risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio è necessario tenerne conto.
Continuando sulla strada delineata dall’OIC 11, invece, si evidenzia che ove la direzione aziendale concluda che, nell’arco temporale di riferimento, non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività, ma non siano state ancora accertate le cause di scioglimento della società, la valutazione delle voci di bilancio è sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività tenendo tuttavia conto, nell’applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo.
La nota integrativa dovrà descrivere adeguatamente gli aspetti della continuità aziendale, nonché gli effetti sulla situazione patrimoniale ed economica della società. Il principio contabile riporta, in particolare, alcuni esempi (non esaustivi) degli effetti che il mutato orizzonte temporale di riferimento può determinare sull’applicazione dei principi nazionali in relazione a talune voci di bilancio, quali:
Quando, invece, viene accertata dagli amministratori una delle cause di scioglimento di cui all’art. 2484 c.c., il bilancio di esercizio è redatto “senza” la prospettiva della continuazione dell’attività e si applicano i criteri di funzionamento. Ciò vale anche quando tale accertamento avviene tra la data di chiusura dell’esercizio e quella di redazione del bilancio.
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Un ulteriore elemento da riportare nella nota integrativa concerne la capacità dell’azienda, alla data di approvazione del bilancio, di continuare a operare senza incertezze. In particolare, dovrà essere fornito un set di informazioni capaci di delineare un quadro prospettico della situazione aziendale: si tratta degli eventuali fattori di rischio, delle incertezze identificate circa la capacità di continuare a costituire un complesso economico funzionante, nonché della pianificazione necessaria per far fronte a tali rischi e incertezze.
Se nell’arco temporale futuro di riferimento (12 mesi), non sussistono ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività, nella nota integrativa dovranno essere descritte tali circostanze e, per quanto possibile e attendibile, i prevedibili effetti sulla situazione patrimoniale ed economica della società. Sarà la nota integrativa a dover fornire un’adeguata descrizione delle situazioni di incertezza della società e dei relativi effetti sulla situazione economico-patrimoniale. Tuttavia, anche quando viene a mancare il presupposto della continuità, ma non risultano accertate cause di scioglimento, la società continuerà a valutare le voci di bilancio secondo le ordinarie modalità.
Sarà, in ogni caso, compito degli amministratori acquisire tutte le informazioni disponibili circa la permanenza del presupposto della continuità aziendale, anche tenendo conto della situazione finanziaria della società e della sua capacità di disporre della necessaria liquidità per far fronte ai debiti di prossima scadenza. Laddove, poi, gli amministratori siano a conoscenza del fatto che nell’arco 12 mesi dalla data di chiusura dell’esercizio intervenga, o è probabile che intervenga, una delle cause di scioglimento della società, ne devono tenere conto ai fini della corretta redazione dei documenti.
Resta fermo che il redattore del bilancio deve fornire in nota integrativa non solo una informativa delle scelte fatte, ma anche un quadro aggiornato della capacità dell’azienda di continuare ad operare. Pertanto, compilare correttamente il documento accompagnatorio del bilancio non è semplice, specialmente in periodo di elevata incertezza; sottovalutare tale onere, potrebbe esporre l’organo amministrativo a non poche responsabilità.
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