Revisione e controllo

07 Maggio 2024

Bilancio 2023 e organo di controllo/revisore

La nomina dell’organo di controllo o del revisore in occasione delle assemblee per l’approvazione del bilancio 2023. I limiti e gli esercizi da monitorare.

Entro il 29.05.2024, quale termine ultimo di deposito per i bilanci convocati nei termini ordinari di 120 giorni (data massima per l’assemblea dei soci per approvazione bilancio 2023: 29.04.2024) è necessario depositare il bilancio dell’esercizio 2023 e le eventuali relazioni sulla gestione, relazione del revisore, relazione dei sindaci.

A proposito dell’organo di controllo si ricorda che, come l’anno scorso, occorre verificare se si superano i limiti che obbligano l’impresa a dotarsi di tale organo. La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria per le società che:

  • sono tenute a redigere il bilancio consolidato;
  • controllano una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  • hanno superato per 2 esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
    • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.000.000 euro;
    • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4.000.000 euro;
    • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

Per quanto riguarda i 2 esercizi consecutivi da monitorare per la verifica dei suddetti limiti sono: 2022-2023. Pertanto, se nel 2022 si ha un attivo, per esempio, di 4.500.000 euro e nel 2023 di 4.600.000, la società nell’assemblea che approva il bilancio 2023, tenutasi o che si terrà nel 2024, dovrà anche nominare il revisore. Le alternative di scelta per la nomina possono essere:

  • nomina dell’organo di controllo, ossia un collegio sindacale o un sindaco unico, che svolga la funzione di controllo di gestione, a cui affidare anche la funzione di revisione legale;
  • nomina di un revisore che svolga solo la funzione di revisione legale;
  • nomina di un organo di controllo, ossia un collegio sindacale o sindaco unico che eserciti il controllo di gestione e di un revisore che svolga la revisione legale.

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Poi la nomina cesserà quando per 3 esercizi consecutivi non si supera nemmeno 1 dei 3 limiti suddetti.

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento dell’assemblea per l’approvazione del bilancio si ricorda che l’art. 11, c. 2 L. 21/2024 ha differito il termine dell’assemblea da remoto al 31.12.2024 (in precedenza era stato prorogato al 30.04.2024 dall’art. 3, c. 12-duodecies D.L. 215/2023 – Decreto Milleproroghe, poi al 31.07.2024).

In particolare, il voto può avvenire anche in via elettronica o per corrispondenza o per consultazione scritta o consenso espresso per iscritto e l’intervento all’assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti e la partecipazione.

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