Amministrazione e bilancio

17 Settembre 2024

Bilanci: nuove soglie per bilanci micro, abbreviati e consolidati

Il D.Lgs. 6.09.2024, n. 125 innalza i limiti dimensionali i per bilanci abbreviati, microimprese e consolidati.

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 6.09.2024 n. 125, che recepisce la direttiva europea 2022/2464/UE sulla rendicontazione di sostenibilità, si aprono nuove prospettive per molte aziende in termini di semplificazione nella redazione dei bilanci.

Il cuore della riforma risiede nell’innalzamento delle soglie dimensionali che determinano la possibilità per le imprese di redigere il bilancio in forma abbreviata o micro, nonché l’esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato. Questi cambiamenti sono il risultato dell’attuazione della direttiva delegata 2023/2775/UE del 17.10.2023, che ha modificato l’art. 3 della direttiva 2013/34/UE, ridefinendo i criteri di classificazione dimensionale delle imprese e dei gruppi.

Entrando nel dettaglio delle modifiche, l’art. 16 D.Lgs. 125/2024 interviene su diversi fronti. Per quanto riguarda il bilancio abbreviato, l’art. 2435-bis, c. 1 c.c. viene modificato, innalzando le soglie per la sua redazione. Le società non quotate potranno ora optare per questa forma semplificata se non superano 2 dei seguenti limiti: un totale dell’attivo dello Stato patrimoniale di 5,5 milioni di euro (precedentemente 4,4 milioni), ricavi delle vendite e delle prestazioni per 11 milioni di euro (in precedenza 8,8 milioni) e una media di 50 dipendenti durante l’esercizio.

Analogamente, l’art. 2435-ter, c. 1 c.c., che definisce i criteri per le microimprese, subisce un aggiornamento. Le soglie per questa categoria vengono elevate a 220.000 euro per il totale dell’attivo (prima 175.000 euro), 440.000 euro per i ricavi (precedentemente 350.000 euro), mantenendo invariato il limite di 5 dipendenti.

Per quanto concerne il bilancio consolidato, l’art. 27, c. 1 D.Lgs. 127/1991 viene modificato, esonerando dall’obbligo di redazione le imprese controllanti che, insieme alle controllate, non superano su base consolidata 2 dei seguenti parametri: totale degli attivi di 25 milioni di euro (prima 20 milioni), ricavi totali di 50 milioni di euro (precedentemente 40 milioni), e una media di 250 dipendenti.

È importante notare che, mentre le soglie relative all’attivo e ai ricavi sono state aumentate del 25%, il limite relativo al numero dei dipendenti è rimasto invariato per tutte le categorie. Questa scelta riflette la volontà del legislatore di bilanciare l’esigenza di semplificazione con la necessità di mantenere un adeguato livello di trasparenza e controllo, soprattutto per le imprese con un impatto occupazionale significativo.

Per comprendere meglio l’effetto pratico di queste modifiche, consideriamo alcuni esempi.

Un’azienda manifatturiera con un fatturato di 10 milioni di euro, un attivo di 5 milioni e 45 dipendenti, che prima era obbligata a redigere un bilancio “completo”, potrà ora optare per il bilancio abbreviato, semplificando notevolmente il proprio processo di rendicontazione. Similmente, una piccola impresa artigiana con ricavi di 400.000 euro, un attivo di 200.000 euro e 4 dipendenti, precedentemente esclusa dal regime delle microimprese, potrà ora beneficiare di questa classificazione e delle relative semplificazioni.

È fondamentale sottolineare che il D.Lgs. 125/2024 entrerà in vigore il 25.09.2024. Tuttavia, non è stata specificata una norma di decorrenza per l’incremento delle soglie. Basandosi sulla direttiva europea 2023/2775/UE, si può presumere che queste disposizioni si applicheranno agli esercizi contabili che iniziano il 1.01.2024 o successivamente.

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