Amministrazione e bilancio
12 Ottobre 2024
Le imposte intermedie sul reddito vanno determinate applicando all’utile semestrale prima delle imposte l’aliquota fiscale annua effettiva stimata.
Con il comunicato stampa dello scorso 17.09.2024, l’organismo italiano di contabilità (OIC) ha reso noto l’avvio di una pubblica consultazione, che terminerà il 18.11.2024, del principio contabile OIC 30 “Bilanci intermedi”, aggiornando la precedente versione dello standard contabile. Per lo standard setter l’obiettivo del bilancio intermedio è fornire informazioni circa l’evoluzione della gestione aziendale in corso d’esercizio, riguardo alla situazione patrimoniale e finanziaria della società e al risultato economico del periodo intermedio.
La nuova bozza di principio disciplina unicamente i temi “tecnico-contabili” dei bilanci intermedi e prevede regole differenziate a seconda della categoria dimensionale di appartenenza delle imprese. Pertanto, il rendiconto finanziario è obbligatorio solo per le imprese di maggiori dimensioni, mentre le micro-imprese possono non presentare la nota integrativa se forniscono determinate informazioni in calce allo stato patrimoniale.
Il progetto di revisione, come si evince dalle “motivazioni alla base delle decisioni assunte”, ha riguardato sia la struttura che il contenuto del principio contabile. Per quanto concerne la struttura è stato chiarito che l’aggiornamento si è reso necessario per adeguare lo standard alla struttura adottata negli ultimi anni dagli altri principi contabili. Per quanto concerne, invece, il contenuto dello standard, l’aggiornamento è legato all’esigenza di tenere conto dell’evoluzione che ha interessato la disciplina del bilancio e dei principi contabili. Nello specifico, la nuova versione dell’OIC 30 disciplina i principi contabili per la redazione dei bilanci intermedi da parte delle società che sono tenute per legge, o scelgono volontariamente, di pubblicare un bilancio intermedio.
La bozza in esame disciplina la redazione di bilanci intermedi predisposti in situazioni fisiologiche nella vita della società, mentre non risulta disciplinato il contenuto di quelle situazioni redatte in momenti particolari della vita della società, quali ad esempio la situazione patrimoniale di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c.
Rimane ferma la possibilità della società di adottare l’OIC 30 applicando tutte le disposizioni ivi previste. In continuità con l’attuale versione dell’OIC 30, il contenuto del principio si basa sull’assunto che:
– i bilanci intermedi siano redatti con gli stessi criteri del bilancio d’esercizio (o consolidato);
– le valutazioni siano effettuate considerando il periodo intermedio come un autonomo “esercizio”.
Sulla base di tali assunti viene esplicitato che l’eventuale svalutazione dell’avviamento effettuata in un bilancio intermedio non possa essere ripristinata in un successivo bilancio, come previsto dall’OIC 24. Quanto al calcolo delle imposte intermedie sul reddito, la bozza di principio contabile prevede che esse siano determinate applicando all’utile intermedio prima delle imposte l’aliquota fiscale annua effettiva stimata sulla base dell’aliquota in vigore alla data di chiusura del periodo intermedio.
Per assicurare che non si verifichino significative “differenze”tra l’aliquota fiscale risultante nel bilancio intermedio rispetto a quella risultante nel bilancio di fine anno, il principio precisa che le differenze permanenti e le imposte anticipate precedentemente non contabilizzate, che divengono ragionevolmente certe nel periodo intermedio, sono allocate a conto economico pro-quota in base al rapporto tra risultato ante imposte stimato nel periodo intermedio e quello di fine esercizio. L’unica eccezione riguarda la svalutazione di imposte anticipate che, per motivi di prudenza, è contabilizzata per intero nel periodo intermedio in cui viene meno il requisito della ragionevole certezza.
Ciò detto, l’OIC ha chiesto ai partecipanti di pronunciarsi sull’impostazione adottata dall’ OIC ovvero se la condividono o se, invece, preferirebbero un approccio “alternativo” come quello di calcolare le imposte del bilancio intermedio applicando l’OIC 25 e, quindi, utilizzando l’aliquota fiscale in vigore al termine del periodo intermedio come se a tale data dovessero pagare le imposte.
Per quanto concerne l’entrata in vigore, è stabilito che il nuovo principio si applica ai bilanci intermedi relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1.01.2025 o da data successiva.