Amministrazione e bilancio
19 Maggio 2022
Numerose le motivazioni che potrebbero portare a prorogare l'approvazione dei bilanci, ma nulla è stato ancora deciso.
In base alle disposizioni dell’art. 2364 c.c. entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio deve essere approvato il bilancio d’esercizio. Sebbene il 2021 non sia stato un anno con specifiche situazioni che possano giustificare una proroga, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha richiesto di prorogare i termini ordinari a 180 giorni, dato che, comunque, anche lo stato di emergenza Covid-19 è terminato solo il 31.03.2022. Il Governo sta valutando la richiesta, in base a quanto emerso dalla interrogazione parlamentare dello scorso 4.05.2022 presentata alla Commissione Finanza della Camera.
La proroga per il 2021 per l’approvazione dei bilanci fu prevista dall’art. 106, c. 1 D.L. 17.03.2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.04.2020, n. 27.
Molteplici, comunque, le situazioni che consentirebbero di giustificare i “termini lunghi” per l’approvazione dei bilanci, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 2364 c.c.
Sicuramente il Covid-19, le quarantene e gli isolamenti, sia tra il personale amministrativo addetto alla contabilità dell’impresa, sia tra i professionisti incaricati di affiancare gli stessi nella stesura del bilancio, potrebbe trovare giustificazione in nota integrativa per lo slittamento del termine. Anche la guerra in atto tra Russia e Ucraina sta avendo un importante impatto per le nostre aziende al punto che potrebbe pregiudicare per alcuni settori la continuità aziendale. L’aumento dei costi dell’energia e del gas, come prima conseguenza della guerra, ha creato sicuramente degli importanti scostamenti sui costi da imputare in bilancio tanto da poter far allungare i termini di approvazione in attesa dei conguagli del gas e dell’energia in arrivo da parte dei gestori delle utenze. Nell’era del boom della ristrutturazione edilizia, le imprese del settore edile potrebbero avere degli slittamenti per l’approvazione dei bilanci a causa dei ritardi degli stati di avanzamento da parte dei committenti. Anche la rivalutazione sui beni non rivalutati nel 2020 e la recente stretta sulla rivalutazione dei marchi e sul riallineamento dell’avviamento e la facoltà per le imprese del comparto alberghiero di rivalutazione gratuita dei beni, trovano una giusta causa per un maggior termine di approvazione, considerato anche che le operazioni di rivalutazione dei beni di impresa danno luogo a complesse operazioni peritali. Termine di differimento giustificabile ancora per le imprese che hanno affrontato nel corso dell’anno 2021, operazioni o situazioni straordinarie.
Nonostante la proroga non sia ancora intervenuta, merita di evidenziare che il decreto “Milleproroghe”, convertito nella L. 15/2022 ha prorogato il termine, di cui all’art. 106, c. 7 D.L. 18/2020 prevedendo la possibilità di svolgere le assemblee a distanza, a prescindere dalle previsioni statutarie, per le assemblee tenute (non convocate) entro il 31.07.2022, nonostante non sia stato prorogato il comma 1, dell’art. 106 D.L. 18/2020 convertito che consentiva la deroga di convocare l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio al 31.12.2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. In ogni caso, le ragioni dell’eventuale differimento devono essere giustificate dagli amministratori nella relazione sulla gestione in ottemperanza all’art. 2364, c. 2 c.c., ovvero nell’ambito della nota integrativa, laddove il bilancio sia redatto in forma abbreviata. Tante motivazioni che giustificherebbero una proroga, ma dobbiamo attendere se il Governo troverà coperture finanziarie nel proprio bilancio tali da permettere il conseguente slittamento delle imposte.