IVA
06 Maggio 2024
Le copie e gli estratti informatici del documento informatico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale solo se attestati da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Con la risposta all’interpello 23.04.2024 n. 98 l’Agenzia delle Entrate, ha escluso che la conservazione dei biglietti di trasporto possa avvenire mediante la conservazione di un file “riepilogativo” del contenuto dei biglietti stessi, a meno che non intervenga nel relativo processo un pubblico ufficiale.
Il caso è quello di una società operante nel settore del trasporto aereo, dotata di stabile organizzazione in Italia, che certifica i servizi effettuati in Italia mediante biglietti emessi in formato elettronico, conformemente a quanto previsto dalla risoluzione 349/E/2007 e, quindi, in formato immodificabile, contenente le indicazioni previste dal D.M. 30.06.1992, e immediatamente disponibili al cliente, il quale li può stampare.
Dal punto di vista della conservazione dei titoli di viaggio emessi, l’istante ha finora provveduto con l’archiviazione della stampa analogica dei biglietti di trasporto. Stante la notevole mole di titoli di viaggio, nonché la complessità e onerosità della loro archiviazione analogica, si vorrebbe procedere all’archiviazione in formato digitale dei biglietti emessi in formato elettronico. A questo fine, l’istante ipotizza di: