Amministrazione e bilancio

29 Novembre 2024

Beneficiario effettivo e vantaggi fiscali delle Convenzioni

La Cassazione si è pronunciata sui presupposti di “beneficiario effettivo” da cui dipende il diritto a fruire dei vantaggi fiscali previsti nelle Convenzioni bilaterali sui flussi reddituali percepiti (dividendi, interessi e royalties).

Nelle sentenze 14.10.2024, n. 26640 e 3.09.2024, n. 23628 i giudici della Cassazione ha ribadito che l’indagine volta a verificare la qualità di beneficiario effettivo si articola in 3 test, autonomi e disgiunti, come già elaborati dalla giurisprudenza Ue: il substantive business activity test, che verifica se la società percipiente svolge un’attività effettiva; il dominion test, che verifica se la società percipiente può disporre liberamente delle somme percepite a titolo di dividendi o interessi o se è invece tenuta a rimetterla a un soggetto terzo; il business purpose test, che verifica le ragioni dell’interposizione di una società nel flusso reddituale transfrontaliero e cioè se la società percipiente ha una funzione di finanziamento o se invece è una mera conduit company (o sociètè relais).

Secondo la connotazione introdotta dal Commentario al Modello OCSE dal 2014 per avversare la proliferazione di aggressive strategie di treaty shopping, benefici convenzionali non spettano a quei veicoli interposti che si limitano a riassumere formalmente la titolarità del reddito, sulla sola base di un’apparenza di possesso destrutturata da obblighi legali o contrattuali di retrocessione dei medesimi flussi di reddito a terze entità, esercitando nella sostanza un ruolo recessivo di mero intermediario, di semplici entità fiduciarie o amministratrici per conto altrui. 

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