Amministrazione e bilancio
29 Novembre 2024
La Cassazione si è pronunciata sui presupposti di “beneficiario effettivo” da cui dipende il diritto a fruire dei vantaggi fiscali previsti nelle Convenzioni bilaterali sui flussi reddituali percepiti (dividendi, interessi e royalties).
Nelle sentenze 14.10.2024, n. 26640 e 3.09.2024, n. 23628 i giudici della Cassazione ha ribadito che l’indagine volta a verificare la qualità di beneficiario effettivo si articola in 3 test, autonomi e disgiunti, come già elaborati dalla giurisprudenza Ue: il substantive business activity test, che verifica se la società percipiente svolge un’attività effettiva; il dominion test, che verifica se la società percipiente può disporre liberamente delle somme percepite a titolo di dividendi o interessi o se è invece tenuta a rimetterla a un soggetto terzo; il business purpose test, che verifica le ragioni dell’interposizione di una società nel flusso reddituale transfrontaliero e cioè se la società percipiente ha una funzione di finanziamento o se invece è una mera conduit company (o sociètè relais).
Secondo la connotazione introdotta dal Commentario al Modello OCSE dal 2014 per avversare la proliferazione di aggressive strategie di treaty shopping, i benefici convenzionali non spettano a quei veicoli interposti che si limitano a riassumere formalmente la titolarità del reddito, sulla sola base di un’apparenza di possesso destrutturata da obblighi legali o contrattuali di retrocessione dei medesimi flussi di reddito a terze entità, esercitando nella sostanza un ruolo recessivo di mero intermediario, di semplici entità fiduciarie o amministratrici per conto altrui.