Accertamento, riscossione e contenzioso

09 Ottobre 2024

Basta lo scarto del mutuo per supportare l’accertamento

La Cassazione è tornata a pronunciarsi sul regime delle presunzioni alla base compravendite degli immobili, ritenendo che la perizia di stima costituisca un elemento di particolare significatività indiziaria idoneo a giustificare l'accertamento dell'Ufficio (sent. 25854/2024)

La Corte di Cassazione, con la sentenza 27.09.2024, n. 25854, è tornata a pronunciarsi sul regime delle presunzioni alla base compravendite degli immobili, ritenendo che la documentazione bancaria e specificamente la perizia di stima redatta ai fini dell’erogazione del mutuo recante un valore superiore a quello dichiarato negli atti di trasferimento, costituisca un elemento di particolare significatività indiziaria idoneo a giustificare l’accertamento dell’Ufficio ai sensi dell’art. 39, c. 1, lett. d) D.P.R. 600/1973.

Per il giudice di Cassazione è valido il principio di diritto secondo il quale: “in tema di accertamento induttivo del reddito d’impresa, l’accertamento di un maggior reddito derivante dalla cessione di beni immobili può essere fondato anche soltanto sull’esistenza di uno scostamento tra il minor prezzo indicato nell’atto di compravendita e l’importo del mutuo erogato all’acquirente, ciò non comportando alcuna violazione delle norme in materia di onere della prova” (in tal senso anche Cass. 9.06.2017, n. 14388).

Il giudice dell’appello aveva ritenuto di poter riassumere nella natura di fatto notorio il dato di comune esperienza rappresentato dall’effettuazione di perizie che sovrastimano l’immobile per consentire la stipulazione di contratti di mutuo di maggior importo.

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