Diritto privato, commerciale e amministrativo
23 Maggio 2024
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 16.05.2024, n. 13619, è stata investita di una controversia avente ad oggetto la diretta notifica al cessionario di un’azienda di un avviso di intimazione, non preceduto dalla cartella di pagamento.
Il giudice di Cassazione sulla base dello scenario normativo pro tempore ha ritenuto legittima la predetta notifica. Per il futuro sarà però obbligatoria la notifica a tutti i coobbligati solidali anche della cartella di pagamento recante una motivazione completa, ossia congrua, sufficiente ed intellegibile.
Il ricorso per Cassazione dell’Erario aveva a oggetto l’impugnazione della sentenza della C.T.R. della Puglia n. 1690/29/2015 che aveva confermato l’annullamento dell’avviso di intimazione ex art. 50, c. 2 D.P.R. 602/1973 notificato alla società Alfa dall’agente della riscossione, con il quale era stato intimato il pagamento della somma di 369.888,33 euro per tributi erariali, interessi di mora e accessori iscritti a ruolo nei confronti della società Beta, la quale aveva ceduto un ramo della sua azienda alla stessa società Alfa.
Il giudice Regionale nella sentenza impugnata precisava come: