IVA
13 Febbraio 2023
La rigida indicazione dell’Agenzia delle Entrate che distingue l’attività dei locali notturni da quella di bar e ristoranti che chiudono l’esercizio dopo la mezzanotte.
Si ricorda, innanzitutto, che molti locali notturni ma anche ristoranti, pizzerie, birrerie, bar, gelaterie e quant’altro, fino al 31.12.2019 (30.06.2019 per i commercianti con volume d’affari riferibile al 2018 superiore a 400.000 euro) certificavano i corrispettivi incassati con l’emissione dello scontrino e/o della ricevuta fiscale, ai sensi dell’art. 12 L. 413/1991.
Il legislatore, più tardi, ha introdotto l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, ai sensi dell’art. 2, c. 1 L. 127/2015, posti taluni esoneri, con la possibilità, dal 1.01.2021, ai sensi dell’art. 140, c. 2 D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), anche per coloro con volume d’affari inferiore alla citata soglia (400.000 euro), di trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di esecuzione dell’operazione, invece che nel termine ordinario di 12 giorni.
I contribuenti, ai tempi del registratore di cassa tradizionale, dovevano chiudere la serata, stampare il riepilogo giornaliero ai sensi dell’art. 12 D.M. 23.03.1983, e annotare l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri, con la conseguenza che il riepilogo di chiusura, la data di registrazione dei corrispettivi e l’ammontare complessivo giornaliero erano totalmente allineati.
È stato chiesto, con uno specifico quesito nel corso del 6° Forum dei Commercialisti organizzato dalla stampa specializzata, se si ritenesse possibile, in alternativa alla chiusura e alla riapertura, procedere con l’emissione del report di chiusura anche dopo la mezzanotte, nel quale dovrebbero essere indicati tutti gli incassi eseguiti dall’apertura alla chiusura (oltre le 24:00) con invio del relativo flusso telematico sempre oltre la chiusura, ma con registrazione contabile degli stessi corrispettivi alla data di invio del flusso telematico che avviene nel giorno di chiusura e non in quello di apertura. Per esempio, il ristorante, il bar o la pizzeria che, aprendo alle ore 18:00 del 12.11.2022 (sabato) e chiudendo alle ore 02:00 del 13.11.2022 (domenica), invia il flusso dopo le ore 02:00 del 13.11.2022 con la contabilizzazione dei corrispettivi in tale ultima data (13.11.2022).
L’Agenzia delle Entrate non ha convalidato tale procedura, innanzitutto perché ha ricordato che la norma richiamata, ossia l’art. 1, c. 4 D.P.R. 544/1999, riguarda gli esercenti attività di intrattenimento e non tutti coloro che svolgono commercio al minuto e attività assimilate; per tali contribuenti non vi sono dubbi sulla possibilità.
In effetti, l’Agenzia delle Entrate aveva già precisato (risposta a interpello n. 506/2019) che “i corrispettivi relativi alle attività spettacolistiche sono esclusi dall’obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi art. 2 D.Lgs. 127/2015, in quanto tutti i dati relativi a titoli di accesso emessi sono già oggetto di separata trasmissione alla SIAE, in ossequio al decreto 13.07.2000, che provvede a metterli a disposizione dell’anagrafe tributaria. Resta, invece, l’obbligo dell’invio telematico dei dati dei corrispettivi relativi alle attività accessorie diverse dai biglietti d’ingresso, tradizionalmente documentati con scontrino o ricevuta fiscale” (a sostegno, anche la risposta n. 535/2019 con specifico riferimento alle attività di intrattenimento).
In merito alle altre attività, cui la circolare n. 12/E/2016 ha esteso l’applicazione della norma richiamata, viene ricordato che nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate del 2016 (provvedimento n. 182017/2016 e successive modifiche e integrazioni), si è evidenziato come i «dati dei corrispettivi trasmessi si considereranno riferiti alla data riportata nel campo “DataOraRilevazione” dell’allegato “Allegato – Tipi Dati per i Corrispettivi– versione 7 – giugno 2020”».
Pertanto, in presenza di una chiusura di cassa oltre le ore 24:00 del giorno di apertura, anche al fine di una corretta imputazione dei dati dei corrispettivi e liquidazione Iva, con particolare riferimento ai giorni a cavallo del periodo di liquidazione, l’Agenzia delle Entrate ritiene utile eseguire 2 chiusure: una prima chiusura di cassa entro le ore 24:00 del giorno di apertura e una il giorno successivo.