Altre imposte indirette e altri tributi
11 Gennaio 2024
La legge di Bilancio 2024 ripropone la rideterminazione del costo di titoli, quote e diritti negoziati. La norma può essere utilizzata da soggetti non imprenditori per ridurre la fiscalità sulle plusvalenze azionarie quotate.
In origine la rivalutazione delle partecipazioni societarie, non negoziate, e dei terreni, meglio rideterminazione dei valori di acquisto, fu introdotta con la L. 488/2001 (artt. 5 e 7). La rideterminazione dei valori è utile per ridurre le plusvalenze ottenute al di fuori del regime di impresa e, quindi, in regime di redditi diversi.
Con singolare tecnica legislativa, tale misura è stata poi riproposta di anno in anno fino a ora. Nella legge di Bilancio 2023, si era affacciata una nuova opportunità di rideterminazione riservata alla classe di valori costituita dai titoli, quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione (prevalentemente azioni quotate). La nuova legge di Bilancio per il 2024 (art. 1, cc. 52 e 53 L. 213/2023) inaugura anche per i titoli negoziati in borsa il primo sequel, invero limitato al primo semestre dell’anno.
Come già chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E/2023, possono essere rideterminati i costi anche di titoli, quote o diritti negoziati e, quindi, detenuti presso un intermediario finanziario. Per evidenti ragioni, in questo caso, il valore della partecipazione non richiede la perizia, ma si basa sulla media dei prezzi rilevata (dal contribuente) a dicembre 2022.
Anche in questo caso, l’imposta sostitutiva va versata dal contribuente, quale che sia il regime applicato (risparmio amministrato, gestito o dichiarativo). Pertanto, è il contribuente che comunica la rideterminazione all’intermediario con evidenza dell’imposta pagata, anche prima della scadenza del 30.06.2024, e comunque prima della cessione, qualora intenda cedere i titoli. Le imposte sostitutive possono essere versate fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30.06.2024; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.
I titoli negoziati il cui costo può essere rivalutato devono essere posseduti a inizio anno (alla data del 1.01.2024). Confermata al 16% l’imposta sostitutiva. La rideterminazione sarà quindi vantaggiosa solo in presenza di plusvalenze robuste perché, sebbene l’aliquota sostitutiva sia pari al 16% contro il 26% ordinario, la base di commisurazione è completamente differente essendo costituita dal prezzo medio di dicembre nel primo caso e dalla plusvalenza (prezzo di vendita – costo di acquisto) nel secondo.
Altro problema è la volatilità del mercato che potrebbe comportare minusvalenze rispetto al valore medio delle azioni in dicembre. In tal caso, una parte della minusvalenza non si sarebbe avuta se le azioni non fossero state rivalutate. Tale quota, indotta dalla rivalutazione, non è utilizzabile (art. 5, c. 6 D.L. 448/2001). Questo aspetto riduce la convenienza prospettica e introduce ulteriori costi di gestione.