Diritto privato, commerciale e amministrativo
11 Marzo 2024
L’avvocato stabilito può chiedere l’iscrizione all’albo speciale per il patrocinio avanti alle Giurisdizioni superiori, cumulando il periodo di anzianità maturato nell’iscrizione alla sezione speciale degli stabiliti con il periodo di effettiva iscrizione all’albo ordinario?
Ai sensi dell’art. 22 L. 247/2012 per poter esercitare il patrocinio avanti alle Giurisdizioni superiori, l’avvocato deve essere iscritto all’albo da almeno 5 anni e aver superato apposito esame.
L’iscrizione è altresì consentita a chi abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell’avvocatura e abbia maturato un’anzianità di 8 anni di iscrizione all’albo e all’avvocato che abbia maturato i requisiti per l’iscrizione secondo la precedente disciplina (12 anni di iscrizione all’albo avvocati) o che abbia maturato i requisiti entro 12 anni dall’entrata in vigore della legge (2.02.2013).
Si discute se l’avvocato stabilito possa giovarsi di tale ultima possibilità cumulando il periodo di iscrizione ordinaria all’albo degli avvocati con quello di iscrizione alla sezione speciale.
Sul punto pare opportuno precisare che, mentre la legge professionale forense (L. 247/2012) detta i presupposti e i requisiti dell’iscrizione all’albo ordinario degli avvocati, nonché all’albo speciale per gli abilitati al patrocinio a spese dello Stato, il D.Lgs. 96/2001 (decreto di attuazione della direttiva 98/5/CE) disciplina l’esercizio della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale, distinguendo tra avvocato stabilito (che esercita stabilmente in Italia con il titolo professionale di origine con iscrizione in apposita sezione speciale) e avvocato integrato (che ha ottenuto in Italia il titolo di avvocato ed è iscritto nell’albo degli avvocati).