Diritto privato, commerciale e amministrativo
19 Agosto 2024
L’avvocato non può assistere uno dei coniugi nelle controversie familiari quando abbia assistito un minore o quando un collega di studio sia stato nominato curatore speciale del minore (Cass S.U., sent. 26.07.2024, n. 20881).
L’art 68, c. 4 del codice deontologico forense dispone che “l’avvocato che abbia assistito il minore in controversie familiari deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura e viceversa”.
L’art. 24, c. 5 del medesimo corpo deontologico prevede testualmente che “il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale”.
La Suprema Corte, nel decidere un caso di un avvocato che aveva preso le difese del padre…