Accertamento, riscossione e contenzioso
28 Agosto 2024
In sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione, il contribuente può fare valere la prescrizione maturata tra la data di notifica delle singole cartelle di pagamento presupposte e quella di notifica del primo avviso di intimazione non impugnato.
Vicenda processuale – La competente dipendenza dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione notificava in data 4.02.2016 un primo avviso di intimazione sotteso a 16 cartelle di pagamento notificate tra l’anno 2000 e l’anno 2005, riguardanti omessi e tardivi versamenti d’imposta. L’atto non veniva opposto.
Successivamente l’ente di riscossione, notificava, in data 22.01.2018, un secondo avviso di intimazione relativo alle medesime cartelle di pagamento. Il contribuente impugnava la seconda ingiunzione proponendo ricorso innanzi ai Giudici di CTP di Roma, eccependo che tutte le cartelle sottese all’avviso fossero già prescritte alla data in cui era stato notificato il primo avviso di intimazione.
I Giudici di prime cure rigettavano le doglianze del contribuente, sostenendo che i crediti recati dalle cartelle di pagamento non fossero prescritti; soluzione condivisa da C.T.R. del Lazio secondo cui, tra l’altro: