Accertamento, riscossione e contenzioso

14 Gennaio 2025

Avvisi bonari pagabili entro 60 giorni al via

Come cambiano i termini di pagamento e le sanzioni alla luce dell’entrata in vigore dei recenti interventi normativi.

Dal 1.01.2025, chi riceve una comunicazione bonaria a seguito di liquidazione automatica o controllo formale delle dichiarazioni può beneficiare di tempi più distesi per regolarizzare la propria posizione. Infatti, la normativa che discende dal D.Lgs. 5.08.2024, n. 108 ha modificato gli artt. 2, 3 e 3-bis D.Lgs. 462/1997, portando da 30 a 60 giorni il termine per il versamento di tutte le somme dovute oppure, in caso di scelta di rateizzazione, per il pagamento della prima rata. Questa novità riguarda le comunicazioni elaborate a partire dal 1.01.2025. In modo coerente, sono stati adeguati anche gli artt. 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973 e l’art. 54-bis D.P.R. 633/1972, ampliando a 60 giorni il periodo entro cui il contribuente può fornire ulteriori chiarimenti, sempre in relazione al contenuto dell’avviso bonario.

La stessa riforma non pregiudica la regola consolidata secondo cui, se l’avviso bonario viene inviato all’intermediario (opzione esercitata barrando l’apposita casella nel frontespizio della dichiarazione), per pagare oppure per versare la prima rata si hanno a disposizione ulteriori 30 giorni, diventando così di 90 giorni dalla data di trasmissione telematica dell’invito.

Rimane inoltre immutata la scadenza di 30 giorni per corrispondere le imposte legate alla tassazione separata: in tale scenario non si pone un problema di definizione agevolata, poiché si tratta di somme determinate d’ufficio e, se non sono saldate nel termine previsto, verranno iscritte a ruolo con le relative sanzioni da omesso o tardivo versamento.

Sottolineando ulteriori conferme legislative, restano attive le disposizioni dell’art. 10, c. 1, lett. c) D.Lgs. 1/2024, che sospendono l’invio degli avvisi bonari dal 1.08 al 31.08 e dal 1.12 al 31.12 (salve situazioni d’urgenza) e quelle dell’art. 7-quater, c. 17 D.L. 193/2016, in base al quale il nuovo termine di 60 giorni è anch’esso sospeso ogni anno dal 1.08 al 4.09.

Non subisce variazioni la logica delle sanzioni ridotte, sebbene sia opportuno evidenziare l’impatto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 87/2024 all’art. 13 D.Lgs. 471/1997, che dal 1.09.2024 abbassano la sanzione per omesso versamento dal 30% al 25%. In questo modo, se il ritardo non supera i 90 giorni, la sanzione diventa pari al 12,5% (anziché il 15% precedente). Di conseguenza, la riduzione a 1/3 o a 2/3 opera adesso su una base del 25% soltanto per le infrazioni commesse a decorrere dal 1.09.2024, mentre quelle anteriori mantengono la precedente aliquota del 30%.

In pratica, per gli avvisi bonari elaborati dal 1.01.2025, se il contribuente regolarizza nei 60 giorni in caso di liquidazione automatica, la sanzione si riduce al 10% (oppure all’8,33% se la violazione è successiva al 1.09.2024). Nel caso, invece, di controllo formale, se il pagamento (anche in forma rateizzata) avviene entro i 60 giorni, la sanzione risulta ridotta al 20%, che scende al 16,67% per le violazioni insorte dal 1.09.2024.

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