Imposte dirette
31 Ottobre 2024
L’art. 18 del decreto approvato il 30.04.2024 risolve la controversia sul trapasso, in sede di conferimento di azienda, dell’avviamento iscritto nel bilancio della conferente, modificando l'art. 176, c. 1, n. 2 del Tuir.
Al nuovo art. 176, c. 1, n. 2 del Tuir, dopo le parole “dell’azienda stessa”, sono inserite le parole “compreso il valore dell’avviamento”. La riscrittura normativa interrompe l’ostruzione dell’Agenzia delle Entrate in atto dal dal 2010 per il trasferimento dell’avviamento unitamente all’azienda conferita (circ. 4.03.2010, n. 8/E; interpelli 23.06.2021, n. 429 e 31.12.2021, n. 893; circ. 1.03.2022, n. 6/E). Per il Fisco il valore dell’avviamento non può costituire oggetto di trasferimento, ma solo eventualmente venire stornato dal bilancio del soggetto conferente in conseguenza della sua perdita di valore scaturente dalla dismissione del compendio aziendale cui esso si raccorda.
Tale presa di posizione non appariva condivisibile in virtù proprio della natura dell’avviamento, il quale si raccorda in modo indistricabile all’azienda, rappresentandone la principale caratteristica qualitativa. Il c.d. avviamento oggettivo deriva infatti dall’organizzazione funzionale dei beni che concorrono a costituire l’azienda, rendendola strumentalmente idonea all’esercizio dell’impresa a cui è legislativamente predestinata secondo l’art. 2555 c.c.