Accertamento, riscossione e contenzioso

14 Novembre 2024

Autotutela: presentazione dell’istanza e svolgimento dell’istruttoria

Nella circolare n. 21/E/2024 l’Agenzia delle Entrate ha fatto il punto sull’evoluzione dell’istituto di autotutela e illustrato le modalità di presentazione dell'istanza, lo svolgimento dell’istruttoria, l’adozione del provvedimento e la responsabilità dei funzionari.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate 7.11.2024, n. 21/E ha fornito le istruzioni in tema di autotutela tributaria alla luce della nuova disciplina contenuta negli artt. 10-quater e 10-quiquies, L. 212/2000 (Statuto del contribuente) così come modificata dal D.Lgs. 219/2023.

Presentazione dell’istanza e svolgimento dell’istruttoria – La richiesta di autotutela deve essere indirizzata all’Ufficio che ha emesso l’atto di cui si chiede l’annullamento, avvalendosi di strumenti atti a certificarne l’invio da parte del soggetto legittimato (ad esempio attraverso i servizi telematici e l’accesso tramite SPID, CIE o CNS) tramite Pec o, in alternativa, tramite consegna a mano con accesso fisico allo sportello. L’Amministrazione Finanziaria è tenuta a rispondere all’istanza di autotutela entro 90 giorni dalla sua ricezione. Nella circolare sono precisati gli aspetti seguenti:

– la competenza per esercitare il potere di autotutela è delle strutture territoriali, mentre quelle centrali non sono coinvolte, ad eccezione delle ipotesi di richieste di autotutela aventi a oggetto atti a rilevanza esterna emessi da queste ultime;

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