Amministrazione e bilancio

18 Maggio 2024

Autotutela riduce la pretesa fiscale: non è autonomamente impugnabile

Il tema trattato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 8.05.2024 n. 12637 ha riguardato la legittimità d’impugnazione dell’atto sostitutivo di un precedente avviso di accertamento parzialmente annullato in autotutela dall’Amministrazione Finanziaria.

A tale proposito e in via preliminare il giudice di Cassazione ha ritenuto di sottolineare come occorra rilevare che, in tema di contenzioso tributario, l’annullamento parziale adottato dall’Amministrazione in via di autotutela di portata riduttiva rispetto alla pretesa contenuta in atti divenuti definitivi, non rientra nella previsione di cui all’art. 19 del D.Lgs. 546/1992 e non si configura, quindi, come atto impugnabile, non comportando alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto a quanto al medesimo già noto e consolidato per la mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento, laddove, invece, deve ritenersi ammissibile un’autonoma impugnabilità del nuovo atto se di portata ampliativa rispetto all’originaria pretesa (in tal senso Cass., Sez. 5, sentenza 15.04.2016 n. 7511 e Cass., Sez. 5, ordinanza 16.11.2018 n. 29595).

Il provvedimento assunto in autotutela a seguito dei rilievi mossi dalla contribuente in sede di ricorso avverso l’avviso originario ed avente una portata riduttiva dell’originaria pretesa fiscale s’interseca con il primo atto, emendandolo di quelle riprese fiscali che l’Ufficio ritiene indebite, senza, per tale via, assumere la configurazione di un atto autonomo ex novo impugnabile dal contribuente.

Per la Cassazione: “Qualora a seguito delle eccezioni articolate dal contribuente, la concessionaria, nell’esercizio del potere di autotutela, rettifichi in diminuzione l’atto opposto stralciando dalla tassazione IMU taluni immobili, l’atto oggetto di impugnazione non costituisce nuovo esercizio del potere impositivo, ma solo un semplice atto di autotutela con il quale, accertata l’erroneità parziale dell’originario avviso di accertamento in ordine all’individuazione del presupposto oggettivo (nella sostanza gli immobili tassabili risultavano in numero minore), la Concessionaria ha solo rinunciato ad una parte dell’originaria pretesa già rappresentata nel primo avviso di accertamento che già costituiva oggetto di separata impugnativa”.

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