Accertamento, riscossione e contenzioso
12 Novembre 2024
Nella circolare n. 21/E/2024 l’Agenzia delle Entrate ha fatto il punto sull’evoluzione dell’istituto di autotutela e illustrato le modalità di presentazione, lo svolgimento dell’istruttoria, l’adozione del provvedimento e la responsabilità dei funzionari.
Premessa – Nella circolare 7.11.2024, n. 21/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito agli Uffici le istruzioni in tema di autotutela tributaria, alla luce della nuova disciplina dell’istituto contenuta negli artt. 10-quater e 10-quiquies L. 212/2000 (c.d. “Statuto dei diritti del contribuente”) così come introdotti dal D.Lgs. 219/2023. La disciplina di riferimento deve essere interpretata alla luce dei principi e dei criteri direttivi previsti dalla legge delega di riforma fiscale, che mira, da un lato, a potenziare l’esercizio del potere di autotutela e dall’altro, a valorizzare il principio del legittimo affidamento del contribuente e il principio di certezza del diritto.
Autotutela obbligatoria – L’art. 10-quater L. 212/2000, nel disciplinare l’autotutela obbligatoria, fornisce al c. 1 un’elencazione (da intendere tassativa) dei casi di manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione, al ricorrere dei quali l’Amministrazione Finanziaria è obbligatoriamente tenuta a procedere (in tutto o in parte) all’annullamento di atti di imposizione e alla rinuncia all’imposizione. In particolare, si tratta dei seguenti casi:
– errore di persona;
– errore di calcolo;