Il credito locazioni 2022, destinato soltanto alle imprese del settore turistico e alle imprese che gestiscono piscine, finalmente potrà essere utilizzato (o ceduto).
Tale agevolazione, pur essendo stata introdotta con l’art. 5 D.L. 27.01.2022, n. 4, ha dovuto attendere fino a maggio per ottenere l’autorizzazione europea e, successivamente, fino al 30.06.2022 per la disponibilità della specifica autodichiarazione dei requisiti del Temporary Framework. Infine, dall’11.07.2022 è stato possibile procedere all’invio della stessa. Il codice tributo appositamente istituito è “6978”.
Pertanto, dall’introduzione del credito all’utilizzo dello stesso ci sono voluti 6 mesi.
Il credito potrà essere utilizzato, tuttavia, solo una volta ricevuto il riconoscimento da parte dell’Agenzia delle Entrate. La procedura si articola nei seguenti passaggi.
- Controllo dei requisiti, ossia il calo del fatturato di almeno il 50% nel mese X/2022 rispetto al mese X/2019 (considerando gennaio-febbraio-marzo). La verifica, come confermato dalle istruzioni all’autodichiarazione, non deve essere effettuata per i soggetti che hanno aperto la partita Iva nel 2019 e per quelli che hanno domicilio fiscale o sede operativa nei comuni calamitati. I canoni possono essere pagati entro il 29.08.2022 (il provvedimento 30.06.2022 aveva stabilito che i canoni dovessero essere stati pagati entro il 30.06.2022, ma per lo Statuto del contribuente si devono applicare i 60 giorni; da qui lo slittamento al 29.08.2022).
- Individuazione della percentuale di spettanza, ossia:
- .. 60% – misura ordinaria per la locazione, leasing, concessione;
- .. 50% – misura per l’affitto d’azienda per le strutture turistico-ricettive;
- .. 30% – misura per i contratti di servizi a prestazioni complesse e affitto d’azienda;
- Invio dell’autodichiarazione apposita – introdotta con il provvedimento 30.06.2022 n. 253466 – indicando direttamente il credito spettante, suddiviso nei 3 mesi.
- Attesa della prima ricevuta che attesta la presa in carico, entro 5 giorni dall’invio dell’autodichiarazione.
- Attesa della seconda ricevuta, entro 10 giorni, che attesta il riconoscimento o il diniego del credito.
- Utilizzo del credito a partire dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della seconda ricevuta.
Per quanto riguarda l’utilizzo del credito:
- può essere utilizzato in compensazione direttamente dal locatore mediante modello F24 attraverso i canali telematici. Il codice tributo è 6978 e quale anno deve essere indicato l’anno di riconoscimento del credito (risoluzione Agenzia delle Entrate 11.07.2022, n. 37/E). Pertanto, dato che l’autodichiarazione può essere inviata dall’11.07.2022 fino al 28.02.2023, se fosse presentata appunto nel 2023 il riconoscimento (seconda ricevuta) arriverebbe in quell’anno; in tal caso, pertanto, si indicherà l’anno 2023 nel modello F24;
- nella stessa autodichiarazione è possibile anche cedere il credito, ma solo in forma integrale e non parziale. La cessione può avvenire verso:
- terzi;
- istituti di credito e altri intermediari finanziari;
- locatore/concedente;
- può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi per compensare debiti da essa emergenti.
Per quanto riguarda l’indicazione nel modello Redditi 2023 – anno d’imposta 2022, si dovrà utilizzare il quadro RU e indicare l’ammontare del credito locazioni spettante nel 2022 al rigo RU5, colonna 3; al rigo RU6 dovrà essere indicato l’importo utilizzato in compensazione nel 2022 e al rigo RU12, colonna 2 il residuo da riportare nella dichiarazione successiva.
Si dovrà, altresì compilare il quadro RS – Aiuti di Stato – rigo RS401, indicando l’importo spettante.