Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto
18 Ottobre 2022
Dal 28.09 al 28.02.2023 è possibile inviare l’autodichiarazione per ottenere il riconoscimento del credito d’imposta nella misura del 50% del saldo Imu 2021 in favore delle imprese turistiche, a particolari condizioni.
L’art. 22 D.L. 21.03.2022, n. 21 ha introdotto un credito d’imposta nella misura del 50% dell’importo versato a titolo di secondo acconto Imu 2021 a favore delle imprese operanti nel settore del turismo.
A condizione che il proprietario sia anche gestore dell’attività, i soggetti interessati sono:
Dal punto di vista oggettivo invece gli immobili devono rientrare nella categoria catastale D/2 “Alberghi e pensioni”.
La condizione per fruire del credito è una diminuzione del fatturato/corrispettivi nel 2° trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al 2° trimestre 2019. Si ritiene che tale verifica non vada effettuata per i soggetti newco 2019; tuttavia, tale esonero non è stato ufficialmente confermato.
Il credito si può utilizzare esclusivamente in compensazione ed è fiscalmente irrilevante. Per l’utilizzo era necessaria, in primo luogo, l’autorizzazione della Commissione europea che è giunta con la Decisione C(2022) 4363 final del 21.06.2022; in secondo luogo, è necessario presentare l’apposita autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sez. 3.1 e 3.12 della Comunicazione della CE del 19.03.2020 C (2020) 1863 final.
L’autodichiarazione è stata introdotta dal provvedimento 16.09.2022, n. 356194 e va presentata dal 28.09.2022 al 28.02.2023. Il credito può essere utilizzato soltanto a partire dal 5° giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della seconda ricevuta (ossia quella che arriva entro i 10 giorni dalla presentazione per riconoscere il credito).
Il Modello è costituito da: