Il 27.10.2021 il Governo ha approvato il D.L. 152/2021, recante “disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, nel cui Titolo IV, “Investimenti e rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia” (artt. 47, 48 e 49), è riformulata la procedura di applicazione delle interdittive antimafia con l’introduzione di modifiche ad alcuni articoli del D. Lgs. 159/2011, il c.d. Codice antimafia.
La documentazione antimafia è costituita dalla comunicazione e dall’informazione antimafia:
- la comunicazione consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del citato decreto (Effetti delle misure di prevenzione), ed è acquisita mediante consultazione della Banca dati nazionale antimafia da parte dei soggetti debitamente accreditati (Enti Pubblici, stazioni appaltanti) o, in alternativa, è rilasciata dal Prefetto competente per territorio solo quando:
- dalla consultazione della banca dati emerge la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto;
- la consultazione della banca dati riguarda un soggetto non censito;
- l’informazione antimafia, provvedimento amministrativo di natura cautelare e preventiva, attesta la sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all’art. 67, nonché la sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate. Anch’essa è acquisita mediante consultazione della Banca dati nazionale antimafia dai soggetti accreditati, ed è obbligatoria prima di stipulare, approvare o autorizzare contratti, subcontratti, o prima di rilasciare o consentire concessioni o erogazioni, qualora gli importi siano superiori a determinate soglie. È rilasciata dal Prefetto quando, oltre alle 2 casistiche sopra riportate, la banca dati non è in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali. Il rilascio è immediato quando a carico dei soggetti censiti non emerge la sussistenza di cause ostative o tentativi d’infiltrazione mafiosa; l’immediato rilascio non è possibile se risulta che il soggetto non è censito o la sussistenza di cause ostative o, ancora, tentativi d’infiltrazione mafiosa. In tali casi, il Prefetto effettua le opportune verifiche: se l’esito è negativo viene rilasciata l’informazione antimafia liberatoria, se positivo viene rilasciata l’interdittiva antimafia.
Il D.L. 152/2021 ha introdotto modifiche al procedimento di rilascio dell’informazione antimafia (art. 48) istituendo il “contraddittorio preventivo”: se il Prefetto ritiene sussistenti i presupposti per l’adozione dell’interdittiva antimafia, li comunica al soggetto interessato, che entro 20 giorni può presentare osservazioni o richiedere l’audizione; al termine del contradditorio, se il Prefetto non rilascia l’informazione antimafia liberatoria:
- dispone l’applicazione delle misure di cui al nuovo art. 94-bis (Misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale), qualora gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa siano, appunto, riconducibili a situazioni occasionali;
- adotta l’interdittiva antimafia nel caso di sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, informando tempestivamente il presidente dell’ANAC.
L’art. 49 del citato decreto-legge (Prevenzione collaborativa) introduce nel Codice antimafia il nuovo art. 94-bis, il quale prevede che il Prefetto, qualora accerti l’occasionalità di situazioni agevolative di tentativi di infiltrazione, può prescrivere all’impresa, società o associazione, con provvedimento motivato e per un periodo tra i 6 e 12 mesi, l’osservanza di una o più misure, tra le quali l’adozione ed efficace attuazione delle misure organizzative di cui al D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti, atte a rimuovere e prevenire le cause di agevolazione occasionale.
In altri termini, il Modello organizzativo 231 assume valenza rilevante nel procedimento di rilascio dell’informazione interdittiva antimafia.