Associazioni sportive dilettantistiche e Sport
10 Luglio 2024
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 4.07.2024, n. 18336 si è pronunciata in ordine alla responsabilità solidale e personale del rappresentante legale di un'Associazione sportiva dilettantistica: l'atto è nullo se reca i soli motivi raccordati ai tributi dovuti dall’ente.
La pronuncia in rassegna offre l’occasione per un esame delle peculiarità giuridiche di un atto impositivo. Un atto impositivo che intende far valere la coobbligazione del rappresentante di un’associazione non riconosciuta (ad es. una ASD) deve provare i fondamenti costitutivi il paradigma legale della coobbligazione e non limitarsi a rappresentare gli illeciti dell’ente.
In specifico ordine all’asserito trasferimento ex art 38, c. 2 c.c. dei debiti dell’associazione in capo alle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, deve essere esclusa la responsabilità personale e solidale ex art 38 c.c. in capo al legale rappresentante di un’associazione non riconosciuta fondata sul mero presupposto della copertura della carica, in quanto tale responsabilità dev’essere invece collegata alla concreta attività negoziale svolta per conto dell’associazione e sfociata nella creazione di rapporti obbligatori tra l’ente e i terzi, rapporti in relazione ai quali chi agisce in giudizio deve fornire idonea e concreta prova.