Amministrazione del personale

07 Dicembre 2024

Attività vietate durante l’assenza per infortunio o malattia

La Corte di Cassazione ha affermato che è illegittimo il licenziamento per le attività svolte durante l’assenza per infortunio in assenza di specifiche prescrizioni mediche e che la prova dell’eventuale nocumento spetta al datore di lavoro.

Non è la prima volta che la Corte di Cassazione è chiamata a esprimersi circa la legittimità di un comportamento che vede il lavoratore dipendente, assente dal lavoro per malattia o infortunio, impegnato in altra attività, lavorativa o extralavorativa, e quindi circa la sussistenza dei presupposti giuridici per infliggere un provvedimento disciplinare che può, nelle fattispecie più gravi, ricomprendere anche il licenziamento.

È quello che è successo a una dipendente, assente per un infortunio alla spalla, accusata dal proprio datore di lavoro (a seguito di accertamenti condotti da un’agenzia investigativa) di “aver tenuto una serie di condotte idonee a pregiudicare il rientro in servizio”, come ad esempio trascinare trolley, sollevare borse o valige, aprire la portiera della propria auto o condurre una bicicletta, e quindi licenziata per violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede (artt. 2104 e 2105 c.c.).

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