Associazioni sportive dilettantistiche e Sport
15 Gennaio 2024
Dal 1.07.2024 tutte le prestazioni strettamente connesse con la pratica dello sport passeranno al regime di esenzione Iva. Conseguenze attuali e future.
Aspetti Iva. L’art. 5, c. 15-quater D.L. 146/2021 modifica gli artt. 4 e 10 D.P.R. 633/1972. Dal 1.07.2024, vista l’eliminazione di alcune previsioni contenute nel prefato art. 4, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, in conformità alle finalità istituzionali, dagli enti associativi nei confronti di soci, associati o partecipanti, verso pagamento di corrispettivi specifici o contributi supplementari, rientreranno, seppur in regime di esenzione ex art. 10 D.P.R. 633/1972, nel campo di applicazione dell’Iva.
Quanto sopra sarà ammesso in assenza di “distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all’Iva”, fattispecie che necessita di un chiarimento da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Le suddette operazioni quindi, dal prossimo luglio, non verranno più classificate fuori campo Iva, ma rientreranno nell’esercizio di attività commerciali, modifica resasi necessaria a seguito della procedura di infrazione n. 2008/2010 avviata dalla UE.
Tuttavia, occorre tenere conto che, visto l’art. 36-bis D.L. 75/2023, già dal 17.08.2023 “Le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all’art. 6 D.Lgs. 28.02.2021, n. 36, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto”.
Nel periodo 17.08.2023-30.06.2024 è evidente una sovrapposizione normativa. Ma con quali conseguenze? L’art 36-bis ha carattere generale, riguarda quelle prestazioni di servizi inerenti alla pratica sportiva svolte da qualsiasi ente senza scopo di lucro, ma non prevede l’abrogazione del c. 4 dell’art. 4 D.P.R. 633/1972, quest’ultima disposizione speciale a favore di ASD/SSD.
L’antinomia creatasi nel suddetto arco temporale può essere dunque superata applicando il brocardo “Lex specialis derogat legi generali”, massima per cui la norma generale (art. 36-bis D.L. 75/2023) viene esclusivamente applicata a tutti quei casi per cui non vale la norma speciale (art. 4, c. 4 D.P.R. 633/1972).
Pertanto, dal 17.08.2023 al 30.06.2024, i sodalizi sportivi dilettantistici, comprese le SSD (art. 90, c. 1 L. 289/2002), possono continuare a ritenere fuori campo Iva i cd. corrispettivi specifici incassati dai propri associati/tesserati. Diversamente, per le somme versate da meri partecipanti, o per attività sportive non riconosciute, la nuova ipotesi di esenzione Iva risulta già operativa. Restano e resteranno in regime di esclusione da Iva le quote associative.
Aspetti reddituali. L’art. 5, c. 15-sexies D.L. 146/2021 prevede che “Le disposizioni di cui ai commi 15-quater e 15-quinquies rilevano ai soli fini dell’imposta sul valore aggiunto”. Dal 1.07.2024 si paleserà dunque un disallineamento tra il D.P.R. 633/1972 e l’art. 148 del Tuir.
Adempimenti. Premesso che, dal prossimo luglio, molti enti con solo codice fiscale dovranno aprire partita Iva, si evidenzia che l’acquisizione della soggettività passiva comporta la necessità di provvedere alla fatturazione, registrazione e dichiarazione (Li.Pe. – mod Iva) delle operazioni interessate, adempimenti che tuttavia non coinvolgono quei sodalizi in regime 398 o che optano per la dispensa per le operazioni esenti ex art. 36-bis D.P.R. 633/1972, fattispecie quest’ultima da valutare attentamente stante qualche criticità per cui si auspicano chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.