Associazioni sportive dilettantistiche e Sport
27 Febbraio 2024
In data 21.02.2024 il Dipartimento dello Sport rende noto il DPCM che definisce l’elenco delle mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva ai sensi dell’art. 25, c. 1-ter D.Lgs. 36/2021.
A seguito dell’ultima sostanziale modifica apportata alla definizione di lavoratore sportivo per mano del D.Lgs. 120/2023, entrano a far parte del novero dei soggetti qualificati ai sensi dell’art. 25, c. 1 D.Lgs. 36/2021, oltre ai soggetti in possesso di una qualifica sportiva legalmente riconosciuta, anche tutti i prestatori che, in possesso del titolo formale di appartenenza all’ordinamento sportivo (il tesseramento), svolgono, dietro compenso, le mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva.
Ai sensi del neo-introdotto comma 1-ter, il Legislatore specifica che potranno costituire oggetto di un rapporto di lavoro sportivo le prestazioni svolte da:
L’elenco delle mansioni necessarie è definito con revisione annuale e traccia una sorta di “confine” entro cui viene stabilito chi è qualificabile lavoratore sportivo e a cui è applicabile l’intera disciplina ex D.Lgs. 36/2021, ivi incluse le agevolazioni normative, contributive e fiscali riconosciute, quale elencazione di tutte quelle prestazioni operativamente funzionali allo svolgimento della disciplina sportiva, con l’esplicita preclusione per coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.
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L’art. 25, c. 1-ter D.Lgs. 36/2021 stabilisce che il suddetto elenco possa essere aggiornato entro il 31.12 di ciascun anno e che, in assenza di aggiornamento, si intendono confermate le mansioni elencate per l’anno precedente. Considerando che la novellata disciplina sul lavoro sportivo opera dallo scorso 1.07.2023 e che le modifiche ex D.Lgs. 120/2023 decorrono con effetti dallo scorso settembre 2023, in sede di prima applicazione ci si sarebbe aspettati la pubblicazione del tanto atteso DPCM del 22.01.2024, avvenuta in data 21.02.2024, con un po’ più di anticipo ma soprattutto con un contenuto più esaustivamente riscontrante le esigenze delle singole discipline sportive.
E infatti, già da una prima e sommaria lettura del DPCM in questione emerge qualche riflessione, per quel che attiene i suoi contenuti che la decorrenza.
Abbiamo detto che l’elenco delle mansioni detenuto ed emanato dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri risulta predisposto, conformemente alle previsioni normative, per quanto comunicato dal CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, sulla base dei regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche.
Quindi la qualificazione di “necessità” delle mansioni è effettuata in base ai regolamenti tecnici di alcuni e non tutti i soggetti facenti attivamente parte dell’ordinamento sportivo, formalmente escludendo gli Enti di Promozione Sportiva (EPS) che sono titolari di propri regolamenti tecnici, con specifiche peculiari “mansioni” sportive. Questa circostanza sembrerebbe creare una nuova zona d’ombra, che in assenza di specifici chiarimenti, potrà tradursi in 2 sostanziali interpretazioni da parte degli enti dilettantistici che hanno inquadrato mansioni rientranti nei regolamenti tecnici dell’EPS affiliante e non anche in quello della FSN o DSA di riferimento:
E a tutto ciò si aggiunga che nell’elenco emanato il 21.02.2024 non solo sembrerebbero mancare all’appello diverse FSN e DSA, ma anche che le mansioni comunicate sembrerebbero denotare una generale disomogeneità nei criteri di scelta adottati, il che renderebbe quindi difficile l’eventuale armonizzazione sopra prospettata per i non affiliati alle FSN e DSA.
Per quel che attiene la data di pubblicazione del DPCM e, quindi, la decorrenza dei suoi effetti, tenendo anche conto dei ragionamenti sopra condivisi, l’ulteriore riflessione emerge in relazione agli effetti sui rapporti di lavoro già in essere alla data del 21.02.2024, specie per quelli aventi già a oggetto prestazioni che ora, formalmente, non rientrerebbero tra quelle di cui all’allegato A del DPCM.